Appartamento rumoroso per colpa del bar sotto casa? Il prezzo scende del 20 per cento

Un bar o un pub sotto casa, dove scendere a bere qualcosa o a vedere una partita di calcio, assicurano dei vantaggi, ma non tutti la pensano così. Questo sembra emergere da un sondaggio secondo il quale la presenza di locali nelle vicinanze, discoteche o bar particolarmente di moda, ma anche ristoranti per grandi e rumorose compagnie, incide decisamente, in negativo, sul valore di un immobile. La valutazione dell’incidenza dei decibel sul valore del prezzo di un appartamento, realizzata dagli esperti del Gruppo Gabetti, ha portato a risultati abbastanza sorprendenti. In media, infatti, la svalutazione degli immobili varia tra il 10 e il 20 per cento e aumentano proporzionalmente le difficoltà e i tempi di vendita. L’indagine è stata portata avanti su due binari. Da una parte l’analisi dei prezzi reali di 68 rogiti riguardanti immobili di grandi città il cui valore è stato prima depurato di tutte le variabili che potevano influire sul prezzo per rendere oggettivo ogni confronto. Dall’altra una sorta di questionario distribuito a esperti su tutto il territorio nazionale. I dati emersi non lasciano adito a dubbio.

I troppi decibel allungano anche i tempi della vendita

A Milano, per esempio, un immobile centrale situato in una zona particolarmente rumorosa può arrivare a valere dal 12 al 17 per cento in meno rispetto a una casa posta a pochi isolati di distanza. A Roma invece la forbice si muove fra il 13 e il 20 per cento. Secondo il parere degli agenti immobiliari interpellati, le case afflitte dalla vicinanza di locali rumorosi, per essere vendute, devono essere proposte con sconti fino al 10 per cento e bisogna mettere in preventivo almeno sei mesi di trattativa prima di siglare il contratto.

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  • Andrea ha detto:

    Come funziona? A chi devo rivolgermi perché “misuri” l’intensità del rumore che proviene dal bar sotto casa (schiamazzi dei ragazzi che bevono birra fino alle 2 di mattino sul marciapiedi e che d’estate, con le finestre aperte per combattere il caldo, non mi fanno chiudere occhio)? Grazie.

  • Mario ha detto:

    Sono proprietario di un immobile in un borgo storico con sei appartamenti e, al pianterreno, con affaccio sulla strada, di un locale con destinazione d’uso bar. Leggendo quello che avete pubblicato, deduco che fra quello che incasserei affittando il bar a due nuovi gestori (che vorrebbero tenerlo aperto fino alle 2 del mattino) e quello che perderei sugli affitti residenziali, il gioco non vale la candela? E’ davvero così? Se si affitta un bar con l’obbligo di chiusura serale (per esempio alle 22) il problema è risolto o va comunque calcolata una perdita (e in che misura?) del “valore” dei canoni di locazione residenziali? Grazie e complimenti per la varietà delle informazioni che fornite.

  • Silvia ha detto:

    Come funziona? C’è un dato di riferimento (decibel???) a cui rapportarsi? A chi è possibile rivolgersi per saperne di più?

  • Vinicio Marcelli ha detto:

    Proprietario di appartamento avevo affittato l’appartamento con contratto triennale. Il condomino, a più di un anno della scadenza naturale, mi ha dato disdetta formale motivandola “per seri motivi dovuti a oltre 6 mesi di disagi causati da ininterrotti lavori di ristrutturazione dei vicini (sottostanti) che non hanno rispettato orari”.
    Avrei la possibilità di chiedere un risarcimento per il danno subito (perdita dell’inquilino)? Cordiali saluti

    • Avvocato Giangiacomo Alborghetti ha detto:

      Buongiorno Vinicio, prima di tutto le suggerisco di concludere contratti di locazione a uso abitativo indicando la durata prevista dalla legge che è minimo di 4 anni rinnovabili automaticamente. A meno di eccezioni del tutto particolari, infatti, ogni previsione di durata minore è invalida e il contratto si considera, comunque, di durata quadriennale.
      In particolare, poi, è previsto che il conduttore (non il condominio) qualora ricorrano gravi motivi, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi. Nel Suo caso, quindi, bisognerebbe accertare se sussistono i gravi motivi per l’esercizio del recesso e, in ogni caso, se il Suo conduttore Le ha fornito il previsto preavviso di 6 mesi. Se anche uno solo di questi due requisiti non sussistono la disdetta andrebbe contestata. Se, invece, la disdetta è legittima può richiedere il risarcimento del danno subito consistente nella perdita del reddito che il contratto di locazione Le garantiva ma dovrà fornire una prova puntuale del nesso di causalità tra i lavori di ristrutturazione e la legittima interruzione del contratto di locazione da parte del Suo conduttore.

  • Filippo ha detto:

    Il rumore fa scendere anche l’affitto? Il proprietario dell’immobile in cui abito ha affittato uno spazio commerciale affacciato sulla strada (esattamente sotto le mie finestre) al gestore di un locale che chiude alle 2 di notte. Diversi clienti (extracomunitari), si trattengono anche fino alle 3 o alle 4 a chiacchierare e bere birra (lasciando i vetri puntualmente sul marciapiedi) tenendomi sveglio con un tono di voce non esattamente basso, soprattutto quando le discussioni finiscono in rissa! Posso chiedergli una rinegoziazione del canone (nel frattempo, ovviamente, sto cercando altrove…)?

  • Michele ha detto:

    Sotto il mio appartamento c’è un panificio col forno. D’inverno va benissimo, ma d’estate è un inferno. All’afa di luglio e agosto si aggiungono alcuni gradi in più dovuti alla cottura del pane. Posso ottenere uno sconto sull’affitto dalla proprietà (e magari investire quei soldi per mettere un impianto di raffreddamento che i padroni di casa non hanno mai voluto mettere?). Grazie.

  • CasaVuoiSapre - segui questo postSegui discussione
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