Avvocato Guizzetti buongiorno, come faccio a proteggere il mio diritto di parcheggiare senza dover fare dieci manovre e senza correre il rischio ogni volta di picchiare via l’auto (non sono esattamente Fernandina Alonso…) visto che il mio vicino di casa vuole comprare il pezzo di cortile comune per allargare i suoi due box, riducendo immensamente la mia possibilità di manovra? Più che ridurre, a dire la verità mi impedisce proprio la manovra perché io invado quel pezzo comune (destinato a diventare sua proprietà privata) per uscire dal mio box. Grazie.
Patty
Cara Patty, per acquistare la proprietà esclusiva di una parte del cortile comune è necessario il consenso di tutti i comproprietari (articolo 1108 comma 3 del Codice civile, applicabile anche al condominio in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 1139). Quindi per impedire tale vendita è sufficiente che lei neghi il suo consenso. L’area del cortile comune antistante le autorimesse esclusive deve essere lasciata libera in modo da consentire l’accesso alle proprietà esclusive (articolo 1102 comma 1 del Codice civile applicabile anche al condominio sempre in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 1139).
Avvocato Fabrizio Bruno Guizzetti
Buongiorno Avvocato Guizzetti, ho una domanda da porle: divido il cortile comune con altre due famiglie e una di queste due, dopo che per più di vent’anni di comune accordo (ahimè non scritto) utilizzavamo il cortile come parcheggio auto, mi dice che la mia auto deve essere rimossa perché quella porzione di cortile l’hanno comprata loro insieme alla casa. È possibile una cosa del genere nonostante parlando con l’altro vicino ho saputo che sugli atti notarili di vendita del padre (che era proprietario precedente dell’immobile dell’altro vicino) non risulti da nessuna parte questo acquisto? Lui è convinto di averlo comprato e di avere delle mappe che lo mostrano (ancora non ce le ha mostrate però) in quanto all’acquisto il geometra e il notaio hanno incluso nell’immobile quella porzione di cortile (ma senza chiedere nulla a noi). Non è questo un errore? Leggendo l’articolo 1108 comma 3 del Codice civile ho compreso che per privatizzare una parte comune è necessario il consenso di tutti i comproprietari. Spero di essermi spiegato a sufficienza, grazie dell’attenzione.
Ho diritto , stabilito con atto notarile, oltre che di passaggio pedonale e carraio anche di manovra all’interno di un piccolo cortile di proprietà privata. Tale manovra che faccio più volte al giorno è durata per oltre 10 anni. Ora uno dei comproprietari del cortile ha acquistato dagli altri la proprietà esclusiva di tutto il cortile stesso e per limitare se non annullare il mio diritto alla manovra con la macchina mi parcheggia le sue due automobili in modo da limitare se non annullare il mio diritto per accedere alla mia proprietà sita all’interno del cortile. Cosa devo fare visto che le mie lamentele non hanno avuto alcun esito.
Egregio signor Duilio, l’atto notarile col quale ha acquistato la sua proprietà dovrebbe indicare le modalità di esercizio del suo diritto di passo pedonale e carrale e di manovra sul cortile altrui. Se l’atto nulla dispone, la servitù va esercitata in modo da soddisfare il suo diritto col minor aggravio per il fondo servente, vale a dire per il cortile (articolo 1065 del Codice civile). In ogni caso il proprietario del cortile non può compiere alcun atto che diminuisca o renda più scomodo l’esercizio della servitù (articolo 1067 del Codice civile). In particolare se lei ha esercitato pacificamente e per più di un anno la servitù secondo determinate modalità, potrà chiedere al Tribunale la tutela possessoria di queste modalità di esercizio, a condizione che agisca in giudizio entro un anno da quando il proprietario del cortile ha iniziato gli atti di disturbo o d’impedimento all’esercizio della sua servitù. Cordiali saluti.
Egregio signor Gabriele, non è possibile rispondere alla sua richiesta senza esaminare gli atti notarili relativi ai beni di cui si controverte Il richiamo all’articolo 1108 del Codice civile potrebbe anche essere errato, poiché dalla stessa ricostruzione dei fatti da lei rappresentata non pare affatto certo che il cortile sia bene comune ai sensi dell’articolo 1100 o dell’articolo 1117 del Codice civile.