Assemblee condominiali chiamate a valutare contratti del valore di milioni di euro per opere edili finalizzate all’ottenimento dei contributi legati al superbonus 110 per cento senza avere in molti casi la reale possibilità di analizzarli in modo appropriato e dettagliato, magari grazie anche a consulenze tecniche e legali di professionisti estranei ai general contractor, e con “l’aggravante” che in diversi casi proprio di questi ultimi è mancata anche una reale valutazione delle potenzialità economiche-organizzative. E poi l’assenza di polizza assicurative adeguate e di eventuali garanzie fideiussorie, solo raramente proposte dagli stessi general contractor che hanno invece spesso preferito proporre delle polizze Car che garantiscono sì il costruttore per i danni subiti dall’opera in fase di costruzione, coprendo anche la responsabilità civile verso terzi, ma sono destinate a diventare carta straccia al momento del collaudo. Sono diverse le ombre sollevate da Vincenzo Vecchio, presidente nazionale di Appc, associazione dei piccoli proprietari di case, in merito ai gravi vizi costruttivi che potrebbero emergere nell’esecuzione delle opere finalizzate all’ottenimento dei contributi legati al superbonus . Materia, come ha sottolineato lo stesso Vincenzo Vecchio in un articolo pubblicato sul quotidiano economico il Sole24Ore, “regolata da un preciso articolo del Codice civile, quello sulla “Rovina e difetti di cose immobili” che in caso di danni prevede, per qualsiasi opera di manutenzione ordinaria , una responsabilità presunta dell’autore delle opere, dei tecnici intervenuti e di tutti coloro che hanno operato nel corso dell’appalto, responsabilità a cui possono sottrarsi solo provando che la rovina sia imputabile a un evento esterno a cui loro sono estranei. Una responsabilità decennale che decorre dal compimento dell’opera”, si legge sempre nell’articolo del presidente nazionale dell’Appc, che lancia un preciso avvertimento sul rischio di “prescrizione del diritto al risarcimento in caso di mancata osservanza di precisi adempimenti. Nel caso in cui si evidenzino, nell’arco della garanzia decennale, dei gravi vizi è necessario infatti denunciare il vizio all’appaltatore entro un anno dalla scoperta, avendo cura di utilizzare qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuta comunicazione”, mette in guardia la “firma” del quotidiano di Confindustria, aggiungendo che “una volta denunciato il vizio, se non è stato eliminato o l’appaltatore non ha assunto l’onere di eliminarlo, c’è un altro anno a disposizione per avviare l’azione giudiziaria nella sede competente, per esempio con un ricorso diretto a ottenere un accertamento tecnico preventivo o l’avvio della mediazione procedurale o della causa di merito” . Sperando che nel frattempo l’impresa che ha realizzato i lavori, o comunque il responsabile delle opere “viziate”, chiamato a rispondere con il suo patrimonio, non abbia cessato l’attività o che comunque il suo patrimonio sia insufficiente, caso in cui il danno non potrà essere risarcito”. Soprattutto in caso di mancanza di una polizza assicurativa adeguata, come quella decennale postuma. Una delle tante ombre che offuscano il mondo dei cantieri edili legati all’ottenimento dei contributi legati al superbonus 110 che attendono d’essere dissipate.