Il Superbonus per la casa che prevede la detrazione al 110 per cento per gli interventi che rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri in caso di terremoti è diventato realtà con l’approvazione al Senato che ha esteso questa opportunità anche a immobili del non profit e alle seconde case, escludendo invece abitazioni di lusso come castelli e ville (eccetto le villette a schiera ammesse invece usufruirne). Un “via libera” (anche se ora occorre attendere i decreti attuativi) destinata a una nuova stagione per l’immobiliare e l’edilizia? I presupposti sembrano esserci, soprattutto se si considera che in alcuni casi potrebbe addirittura consentire ai proprietari di eseguire gli interventi senza mettere mano al portafogli, cedendo il superbonus alle imprese edili che eseguono i lavori o a un istituto finanziario. Per quanto concerne gli Ecobonus la manovra prevede interventi “significativi” di coibentazione capaci di mantenere caldi d’inverno e freschi d’estate “edifici o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso esterno autonomo”, con massimali di 50.000 euro per edifici unifamiliari o per ciascuna delle unità immobiliari; 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare se l’edificio è composto da due a otto unità; 30.000 euro per ciascuna unità immobiliare, se l’edificio è composto da più di otto unità. Per gli interventi sulle parti comuni che prevedono la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati con nuovi impianti ad alto risparmio il massimale si calcola moltiplicando 20.000 euro per le unità immobiliari, fino a otto unità; 15.000 euro oltre otto unità mentre per quanto riguarda gli interventi su impianti termici esclusivi, sostituiti sempre con impianti tecnologicamente avanzati, il massimale è di 30mila euro per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso esterno autonomo. Per quanto riguarda invece il Sisma bonus le detrazioni per chi investirà sulla messa in sicurezza degli edifici (immobili adibiti a abitazioni, seconde case e ad attività produttive) esistenti contro possibili scosse di terremoto vanno dal 70 all’85 per cento delle spese sostenute in 5 anni e potranno goderne proprietari (anche nudi) titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso), locatari o comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali (per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o merce). Incentivi validi per tutti gli immobili costruiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che potranno essere richiesti fino al 31 dicembre 2021con l’ammontare delle spese detraibili non superiore a 96.000 euro per ciascuna delle unità immobiliari che fanno parte dell’immobile. E, ancora, E, ancora, chi avrà accesso accesso al Sisma bonus (anche in caso di demolizione e ricostruzione purché questi siano classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione e ottenendo un aumento di volume a condizione che le disposizioni normative urbanistiche in vigore lo permettano) potrà inserire nella “lista delle spese anche tutte le quelle sostenute non per interventi strutturali come quelle per ponteggi, pavimenti, facciate.Infine, nei condomini, sarà possibile effettuare la cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa.