Il Rent to buy è stato definito da buona parte degli operatori come uno strumento che mette le parti contrattuali in una posizione “win to win”, ovvero in grado di assicurare una “vittoria” sia per chi compra sia per chi vende. Un esempio, fornito da Paolo Divizia, notaio e assistente alla cattedra di diritto commerciale all’università di Bergamo e pubblicato sull’osservatorio Valore casa 2015, può aiutare a capire come. “Tizio, proprietario, e Caio, futuro acquirente, trovano un accordo per la compravendita di un immobile per la somma complessiva di 150mila euro”, ha spiegato il notaio. “Caio non possiede altri beni immobili da offrire in garanzia e non è nelle condizioni per ottenere un mutuo che gli consenta di pagare il prezzo. A fronte di un piccolo acconto pari a 9.000 euro le parti convengono di ricorrere al Rent to buy, prevedendo un versamento mensile di 750 euro (da destinarsi per metà al godimento dell’immobile e per metà come acconto sul futuro corrispettivo. Dopo tre anni di regolare pagamento, per il conduttore Caio si profilano due sicuri vantaggi. Il primo: egli vede una diminuzione del prezzo finale di acquisto, da 150mila a 127.500 euro (in quanto dopo tre anni fra acconto iniziale e maggiorazione del rateo mensile, a mani di tizio sono già stati versati 22.500 euro); il secondo: lo stesso Caio può accedere al mercato del credito con maggiore facilità sia perché la somma da richiedere a titolo di mutuo sarà pari all’85 per cento del prezzo di acquisto (e non più al 100 per cento), sia perché Caio potrà dimostrare alla banca mutuante di essere stato verso tizio “un buon pagatore”.
E se l’acquisto dovesse saltare il notaio potrà rendere tutto più semplice
Ma ulteriori vantaggi si possono ottenere anche nel caso in cui il conduttore decidesse di non procedere con l’acquisto e non rilasciasse l’immobile. Come? “Grazie al notaio che può inserire nell’atto pubblico alcune clausole specifiche che consentono di adire le vie legali ricorrendo all’agile strumento processuale del rilascio e della riconsegna dell’immobile ai sensi degli articoli 605 e successivi del codice di procedura civile, evitando invece la congestionata via del procedimento di convalida di sfratto ex articoli 657 e successivi”, ha spiegato Paolo Divizia. “La differenza? In termini di velocità per riottenere l’immobile è come scegliere di percorrere un’autostrada sgombra nel primo caso e una strada di campagna nel secondo”.