Non sempre avere un tetto sopra la testa mette al sicuro dalle intemperie. Può succedere, infatti, che per errori strutturali o per usura acqua proveniente dal tetto dell’edificio penetri fino all’interno delle abitazioni. La prima cosa da fare è segnalarlo all’amministratore, il quale provvederà alla riparazione e a dividere le spese fra i condomini. Perché esiste una normativa precisa che regola la divisione dei costi a seconda che il lastrico solare, termine tecnico per indicare il terrazzo, sia di proprietà di un solo inquilino o di proprietà comune. Nel primo caso le spese di ristrutturazione verranno pagate dal proprietario del lastrico solare per un terzo, mentre i restanti due terzi saranno divisi, per millesimi, tra gli altri condomini il cui appartamento sia compreso nella proiezione verticale del terrazzo. Questo concetto, quello della proiezione verticale del terrazzo, è quello che il legislatore ha scelto per stabilire chi deve sobbarcarsi le spese della riparazione del tetto. Se ci si trova in condomini con diverse scale o con diverse palazzine, per esempio, a pagare le spese di ristrutturazione del lastrico solare devono essere solamente i proprietari delle abitazioni di quella scala e quella palazzina «comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto». Il fatto che ad essere coperte dal tetto difettoso siano parti comuni, come scale o ascensori, non è rilevante per far partecipare alla spesa anche gli altri condomini. Se, invece, il terrazzo è di proprietà comune, le spese di manutenzione devono essere ripartite, sempre secondo millesimi, fra tutti i proprietari delle abitazioni comprese, in linea d’aria, sotto il tetto da riparare.