Si chiama esdebitazione e, adesso, può essere inserita anche nel contratto di mutuo a totale vantaggio della parte più svantaggiata del contratto, che non è mai la banca. La procedura è stata pensata per tutelare il mutuatario non più in grado di ottemperare agli obblighi economici e funziona in questo modo: nel momento in cui il cliente è inadempiente di un importo pari ad almeno 18 rate, questo può essere liberato dell’intero debito attraverso tre modalità: la restituzione della casa, il trasferimento del bene o il trasferimento dei proventi. Spieghiamo. Nel primo caso la banca, al momento della stipulazione del contratto di mutuo, si intesterà l’immobile e gli effetti di questa intestazione si produrranno nel caso di inadempimento del cliente per un importo pari ad almeno 18 rate. Nel secondo caso, invece, la banca ottiene dal mutuatario, nel momento della stipulazione del contratto di mutuo, un mandato per poter vendere l’immobile nel momento in cui il cliente sarà inadempiente per un importo pari ad almeno 18 rate. Oppure, ed è il terzo caso, il cliente vende l’immobile e trasferisce i proventi alla banca nella misura del credito vantato. I vantaggi di questo tipo di accordo, per il mutuatario, sono due. In primo luogo, se il valore dell’immobile restituito è inferiore alla cifra da pagare, il mutuatario viene comunque liberato dal suo debito. Inoltre, se con la vendita dell’immobile si ottiene una somma di denaro superiore al debito residuo, il cliente ha diritto a ricevere l’importo eccedente. Il decreto legislativo sui mutui e sui pignoramenti, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, attua la direttiva comunitaria del 2014 (la 17/Ue) sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e stabilisce una volta per tutta il tetto delle 18 rate mensili non pagate rigettando il limite delle 7 mensilità previsto inizialmente. L’obiettivo, come già detto, è quello di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile. A questo proposito il Governo ha deciso anche di non inserire nessuna penale per l’estinzione anticipata del debito. Bisogna sottolineare che questo tipo di procedura deve essere prevista espressamente attraverso una clausola inserita nel contratto. Per questo motivo devono essere fornite al consumatore adeguate informazioni precontrattuali contenute nel Pies, un prospetto informativo standardizzato secondo le disposizioni europee. Ovviamente la clausola in questione non può essere applicata ai finanziamenti precedenti l’approvazione della norma e nemmeno alle successive surroghe. Il decreto prevede anche l’assistenza obbligatoria da parte di un consulente per il cliente che intende sottoscrivere la clausola nel suo contratto di mutuo.