Accade spesso, in Italia, che le normative pensate per tutelare un soggetto finiscano per intaccare i diritti di qualcun altro. E quando i soggetti in questione sono da una parte un privato e dall’altra un istituto di credito o una società di leasing, non è difficile immaginare quale dei due sia destinato a finire per essere danneggiato. Il caso in questione riguarda l’assicurazione obbligatoria imposta dalle banche per erogare mutui e dalle società di leasing nelle locazioni finanziarie. L’obiettivo è chiaro e anche legittimo: tutelare banche e finanziarie in caso di eventuale distruzione o danneggiamento del bene. Il problema è che un immobile situato in un condominio è già automaticamente assicurato con la polizza Globale fabbricati del condominio. Chi vuole acquistare un immobile in un condominio attraverso un finanziamento, in pratica è costretto a sottoscrivere due polizze: quella del condominio e quella imposta dall’ente finanziatore. Polizze che, in caso di sinistro che coinvolga le porzioni immobiliari condominiali, si ripartiscono il danno che di solito è al 50 per cento. Assurdo.
Basterebbe un’appendice della polizza Globale fabbricati del condominio
Per fare in modo che ciò non avvenga, banche o società di leasing potrebbero chiedere al proprio cliente di ottenere dall’assicurazione condominiale, tramite l’amministratore, un’appendice alla polizza condominiale con la quale si stabilisca che, in caso di danno all’unità immobiliare oggetto di mutuo o in leasing, l’importo dell’indennizzo venga liquidato all’assicurato previo consenso della banca o della società di leasing. Oppure, tramite l’amministratore, si potrebbe chiedere all’assicurazione del condominio di escludere dalla polizza condominiale l’unità immobiliare assicurata direttamente con la polizza imposta dalla banca o dalla società di leasing. Una possibilità che, tuttavia, creerebbe problematiche liquidative in caso di danno che coinvolgesse l’unità immobiliare in questione e le parti comuni condominiali.