Acquistate casa? Non date i soldi al venditore ma al notaio, perché li metta al sicuro in cassaforte (a dire la verità su un conto corrente speciale, separato dai suoi conti personali) per il tempo necessario a verificare che l’affare sia “al di sopra di ogni sospetto”. Sarà poi lo stesso notaio, una volta verificato al Catasto e presso i Registri immobiliari che non ci sono formalità pregiudizievoli, a svincolare il denaro e corrisponderlo al venditore. La clamorosa novità, prevista per le compravendite immobiliari dalla legge 147 del 2013, articolo 1, commi da 63 a 67, è pronta a diventare realtà, probabilmente già a partire dal prossimo mese di giugno, periodo per il quale è atteso il decreto del Presidente del Consiglio, con le precisazioni su modalità, termini e condizioni, che darà via libera alla nuova norma, “tecnicamente” già in vigore dal 1 gennaio 2014.
Stop al rischio che venga iscritta un’ipoteca dopo il rogito e prima della trascrizione del passaggio di proprietà
Una novità destinata a fornire ogni garanzia a chi acquista un immobile, mettendolo al riparo, per esempio, dal rischio che sull’immobile venga iscritta un’ipoteca dopo il rogito e prima che il notaio rogante abbia avuto tempo di trascrivere il passaggio di proprietà nei registri immobiliari e offrendo così la certezza che l’acquisto è sicuro”, come conferma il notaio Guido De Rosa. “Dare maggiori garanzie a chi acquista un immobile è il principale obiettivo di questa norma, che impone il deposito del prezzo della vendita di immobili presso il notaio”, spiega sempre Guido De Rosa. “Si tratta di una norma gran parte ripresa dall’ordinamento francese, dove questo meccanismo funziona sin dal 1945 e con ottimi risultati. La norma impone che al momento della vendita l’acquirente di un immobile debba depositare il prezzo in denaro al notaio, il quale a sua volta deve versare tale importo su un conto corrente speciale, separato dai suoi conti personali. La somma resta dunque ferma e al sicuro sino al momento in cui il notaio stesso non avrà proceduto a tutti gli adempimenti successivi all’atto, per intenderci in Catasto e presso i Registri immobiliari. Solo quando il notaio avrà verificato l’assenza di formalità pregiudizievoli, potrà disporre lo svincolo e quindi corrispondere il denaro al venditore”.
Sul conto “garantito” dal notaio vanno versati anche onorari, diritti, rimborsi spese, tributi…
La legge impone che siano depositati su questo conto corrente speciale e sicuro anche gli onorari pagati al notaio, nonché i diritti, gli accessori, i rimborsi spese, i contribuiti e i tributi: “In questo modo”, conclude il notaio Guido de Rosa, “lo Stato vuole garantire al cittadino che le imposte da lui pagate e relative all’atto notarile siano correttamente corrisposte dal notaio all’Agenzia delle Entrate, evitando in particolare che eventuali situazioni personali riguardanti il notaio possano pregiudicare il corretto pagamento delle imposte”. Ma il venditore quanto tempo dovrà attendere per avere il denaro che (a mano di situazioni poco chiare) gli spetta? “Il notaio per legge dispone di 30 giorni per eseguire presso i registri pubblici le formalità successive al rogito. Oggi, però, le procedure che utilizza il no- tariato sono tutte telematiche e questo ha ridotto fortemente i tempi: salvo casi particolari o complessi, gli adempimenti avvengono in pochi giorni”.
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