Cornuta e mazziata dal condomino moroso senza poterlo “denunciare”?

Due condomini del nostro palazzo non solo sono “morosi” da mesi, ma con aria strafottente, quando l’amministratore (ma anche alcuni di noi) chiediamo loro di voler provvedere a pagare quanto dovuto, ci dicono che non ne hanno la possibilità (pur sapendo che li vediamo partire per i fine settimana al lago, per le vacanze al mare, perché per quello i soldi li hanno…). Ora, dopo aver deciso, con due altri condomini, di affiggere nell’atrio un foglio con un perentorio invito a saldare quanto dovuto vengo avvertita, dall’amministratore condominiale, che, in base a una sentenza della Cassazione dell’anno scorso, potrei essere processata e condannata a pagare per diffamazione… È davvero così? Tutti sanno che quei due fetenti non hanno pagato, loro stessi l’hanno ammesso di fronte ad almeno altri cinque coinquilini…. E noi dovremmo far finta di niente e ascoltare le loro bugie dette per di più ridacchiando e prendendoci per i fondelli? E per affiggere un invito a comportarsi da persone per bene dovremmo finire noi indagati e magari condannati a pagare? È questa la legge italiana? Tutela i cialtroni e difende gli onesti? Avvocato Guizzetti, mi dica che abbiamo almeno un’altra strada per non sentirci cornuti e mazziati. Perdoni lo sfogo ma quando ci vuole….Grazie per la risposta che vorrà darmi.
Francesca. F.

Gent.ma signora Francesca, quanto riferitoLe dall’amministratore del condominio è purtroppo esatto. La Cassazione ha più volte affermato che è configurabile il reato di diffamazione ai sensi dell’articolo 595 codice penale nella comunicazione scritta dell’amministratore o di alcuni condomini circa la morosità di altri condomini, qualora il comunicato contenente tali indicazioni sia affisso in luogo accessibile non ai soli condomini ma a un numero indeterminato di altri soggetti (come avviene per l’atrio del condominio, la bacheca condominiale, l’ascensore, normalmente accessibili a fornitori e frequentatori delle abitazioni o degli uffici). In questi termini si è pronunciata la Suprema Corte nelle sentenze 13.2.2008 n. 13540; 18.9.2007 n. 35543; 12.12.2012 n. 4364. Questo comportamento, oltre che in sede penale, è sanzionabile anche in sede civile dal Garante per la protezione dei dati personali (privacy), in quanto contrario alle prescrizioni contenute nell’articolo 3.2 del Documento intitolato “Amministrazione dei condomini”, emanato il 18.5.2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2006. Ma anche precedentemente alla pubblicazione del Documento, in una situazione analoga a quella da Lei rappresentata il Garante aveva emesso in data 12.12.2001 un provvedimento col quale aveva ordinato all’amministratore del condominio l’immediata rimozione dei dati sulla morosità del condomino esposti nella bacheca ed aveva altresì condannato il condominio al pagamento di lire 200.000 per spese del procedimento. Per maggiori informazioni sui comportamenti nell’ambito del condominio potrà consultare il semplice ed utile vademecum intitolato “Il condominio e la privacy” e pubblicato sul sito istituzionale del Garante della privacy (www.garanteprivacy.it). In merito ai rimedi contro i condomini morosi segnalo che, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea, l’amministratore è obbligato a procedere per il recupero dei contributi dovuti dai condomini (articolo 1130 comma 1 n. 3 codice civile): l’azione legale deve essere intrapresa nel termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di gestione nel quale i contributi non versati sono ricompresi (articolo 1129 comma 9 codice civile). Il mancato adempimento di quest’obbligo costituisce grave irregolarità e legittima la revoca dell’amministratore sia da parte dell’assemblea che da parte dell’autorità giudiziaria (articolo 1129 comma 12 n. 2 e 6 codice civile). Quindi potrà sollecitare l’amministratore a procedere senza indugio in sede giudiziaria mediante ingiunzione di pagamento contro i condomini morosi, non essendo richiesta per questa attività dell’amministratore alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale (articolo 63 disposizioni attuazione del codice civile).
Avvocato Fabrizio Bruno Guizzetti

 

pubblicato il 18 Febbraio 2014 da
in La parola all’avvocato
  • Carlo ha detto:

    Carissimo avvocato, condivido in pieno la sua risposta alla signora Francesca, aggiungerei anche che spetta all’amministratore l’obbligo di ricuperare l’arretrato dei morosi, e non ai condomini.

  • CasaVuoiSapre - segui questo postSegui discussione
    Il consiglio dell’architetto
    Vorreste “ridisegnare” la casa? mandateci una mappa….
    … indicando come vorreste modificare gli ambienti
    Le vostre domande
    Qui potete dialogare con i migliori esperti: dall’avvocato al commercialista, dal notaio all’architetto….
    VITA CONDOMIIALE
    Barbecue sul terrazzo o in giardino, cosa fare per evitare di avere “guai” con i vicini…
    Tempo d’estate, tempo di serate all’aperto, sul terrazzo o in giardino, con un piatto di carne cucinata su un barbecue.
    Il rischio, tuttavia, è quello di accendere, insieme al fuoco, anche l’ira dei vicini ....
    cliccate qui per proseguire la lettura
    Oggetti d’arredo
    Cliccate qui per visualizzare gli oggetti d’arredo selezionati per voi da CasaVuoiSapere
    Animali in casa
    Cliccate nell’area “le vostre domande” per lasciare un quesito al dottor Ezio Caccianiga oppure inviate una e mail all’indirizzo di posta info@casavuoisapere.it Per contattare direttamente dottor Caccianiga, tel 335 230358 Leggi tutte le domande
    Un fiore di casa
    A cura di Emiliano Amadei, campione italiano fioristi. e mail: info@fioreriaamadei.it Tel. 035 530112 Leggi le domande e le risposte
    Casa Vacanze
    Saint-Maximin-la-Sainte-Baum La villa che tinge d’azzurro il verde della Provenza Leggi le proposte selezionate
    La casa ideale per chi…
    CASA VUOI VEDERE
    L’acquirente
    visita
    casa vostra
    on line
    LAVORI IN CASA
    L’artigiano
    ti fa vedere
    quanto è bravo
    nel suo mestiere
    Fabbri, falegnami e vetrai, imbianchini, idraulici, elettricisti, parquettisti e piastrellisti, installatori e manutentori d’impianti di riscaldamento o raffrescamento, impianti antifurto o domotici, antennisti, professionisti nel trattamento di cotto, parquet e marmo, nelle disinfestazioni, del giardinaggi… Cercate qui i migliori artigiani edili.
    IL VOSTRO PROGETTO
    Inviate info@casavuoisapere.it una mappa catastale (o una mappa sufficientemente chiara) di un appartamento che vorreste ristrutturate. Potreste avere un progetto gratis. A cura dell’architetto Roberto Canavesi
    Per la vostra pubblicità

    www.casavuoisapere.it
    è un progetto editoriale Baskerville srl comunicazione & Immagine
    via Garibaldi 26 Bergamo
    tel 035.216.551


    Consulenza tecnica
    Daniele Gusmini
     
     
     
     
     
     
    Attenti ai debiti di...
    Il costo di una casa...
    Le 10 regole per acq...
     
    Vendere casa ma abit...
    Condominio Casa clim...
    Case nuove e già ve...
     
    Il prezzo è giusto?...
     
     
     
    Val Brembana, le sec...
    Stranieri in riva al...
     
     
    Negozi, i borghi li ...
    Ufficio in centro ad...
    Il crollo dei capann...
     
    I Molini macinano af...
    Almenno, le villette...
     
     
    Ridisegnamo casa vos...
    Guatterini, la quali...
     
     
    Umidità e muffa, un...
    Scale in legno e rin...
     
     
    Risparmio energetico...
     
     
     
    Tasse, che stangata!...
     
     
     
    Carlos De Carvalho...
    Edilnova, 100 anni d...
     
     
     
     
     
     
    Se il vicino è un n...
     
     
     
    Catellani & Smith, l...
    Mauro Piccamiglio vi...
     
     
    Affitto troppo alto?...
    Affitto a riscatto: ...
     
     
    I MIGLIORI ARREDI
    ULTIMI COMMENTI
    Ci sono oggetti d'arredo di cui vorremmo sbarazzarci e che magari altri stanno proprio cercando…. Per mettere on line l'usato (ma anche il nuovo) che volete vendere o acquistare basta inviare una e mail a casaviuoisapere@casavuoisapere.it o a baskerville@baskervillesrl.it con un breve testo descrittico, un contatto e mail / telefonico e un'idea del la cifra che vorreste ottenere / pagare…..