Sequestro e confisca dei propri immobili a causa di indebita percezione di crediti di imposta. E’ quanto rischia di subire chi, con il Superbonus, non ha “rispettato le regole” in materia di detrazioni fiscali tramite sconto in fattura? “ Il rischio potenzialmente esiste e si “annida” tra le righe dell’articolo 316 Ter del codice penale, conferma Gaetano D’Andrea, avvocato immobiliarista citando il “testo incriminato”: “Chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato ….”. Un passaggio che il legale ha letto e riletto più volte per arrivare alla conclusione che, effettivamente, “l’ipotesi di reato potrebbe rientrare in molti comportamenti e azioni che negli ultimi tre anni hanno avuto per protagonisti gli amministratori condominiali, le imprese e i General contractor”. Un nuovo “possibile capitolo della telenovela Superbonus” destinato a togliere il sonno a chi ha usufruito di questi incentivi? “Se per non conoscenza si è omesso di applicare la norma fiscale e conseguentemente si sono ottenuti indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo si deve applicare il novellato (ovvero la norma giuridica posteriore che sostituisce una disposizione giuridica già in vigore) articolo 316 ter che estende la responsabilità di indebita percezione alla fattispecie dei crediti di imposta attraverso il sistema dello sconto in fattura, proprio perché i bonus fiscali sono finanziati con fondi statali e Pnnr”, spiega Gaetano D’Andrea precisando che “la fattispecie di reato si configurerebbe nell’avere omesso informazioni al fisco in merito alla effettiva spettanza dei crediti tali da poter generare crediti inesistenti o non spettanti tali da aumentare il volume dei crediti ceduti. Un esempio per tutti? Le delibere successive al 24 novembre 2022 che in molti casi hanno integrato quelle precedenti: in realtà una delibera condominiale successiva al 24 novembre 2023, che modifica il contenuto di una precedentemente assunta, prevedendo per la prima volta il fondo ex art 1135 del Codice civile, un fondo di obbligatoria costituzione prima dell’avvio dei lavori straordinari, e o cambiando la tipologia di lavorazioni deve considerarsi novativa e quindi, in quanto tale, idonea ad annullare e sostituire la precedente. Stando così le cose è evidente che la cessione del credito troverebbe il suo fondamento in una delibera presa successivamente al 24 novembre 2022 con conseguente mancanza dei presupposti per usufruire benefici fiscali. In questa ipotesi potrebbe configurarsi il reato ex art 316 Ter del Codice penale stante l’errata comunicazione all’Agenzia delle Entrate della delibera che effettivamente costituisce il presupposto per accedere legittimamente alle agevolazioni fiscali. E per chiarire ulteriormente la questione, l’avvocato Gaetano D’Andrea fa un’ulteriore precisazione: “se nella delibera del 2023, rispetto a quella ante novembre 2022, sono stati sostituiti i tecnici, l’impresa, il contenuto del contratto e si costituisce o varia in modo sostanziale il contenuto del fondo ex art 1135 del Codice civile, è questa la delibera assembleare che dovrà essere considerata dal fisco ai fini della cessione del credito e non quella del 2022. E il fisco in ragione delle violazioni scaturenti dalle omissioni, avrà la possibilità di sequestrare l’immobile e conseguentemente confiscarlo rientrando quest’ultimo anche nel profitto del reato”. Con un’ultima annotazione capace di aggiungere ulteriore ansia: “Queste procedure sono molto più rapide dell’esecuzioni immobiliari che hanno tempistiche di realizzo molto più lunghe e complesse”. Cosa fare in caso di dubbi? “Prima della conclusione dei lavori Superbonus è opportuno che si verifichino tutte queste circostanza per valutare se sia ancora possibile rimediare ai possibili rischi di accertamento futuro da parte dell’Agenzia delle Entrate”.