Chi sta subendo l’esproprio della propria casa da parte di banche e/o società finanziarie ha la possibilità di opporsi alla procedura esecutiva immobiliare, anche nel caso in cui sia stato precedentemente “inattivo” lasciando che scadessero tutti i termini per agire legalmente. A stabilirlo è una recentissima sentenza, emessa dalla Corte di Cassazione che riconosce al Giudice dell’esecuzione, dinnanzi al quale si svolge la procedura immobiliare, la facoltà di rimettere in gioco tutta la procedura di pignoramento dell’immobile e di bloccare l’asta giudiziaria, dove sussista una violazione delle norme comunitarie che tutelano il consumatore. “Se fino a oggi, il decreto ingiuntivo e/o la sentenza sulla cui base sia stato attivato un pignoramento immobiliare, non opposto e/ o appellata, era da considerarsi definitivo e il suo contenuto non più sindacabile, con la recente pronuncia si consente ai debitori di opporsi a decreto ingiuntivo anche se questo è divenuto definitivo”, conferma Gaetano d’Andrea, avvocato e mediatore civile, vice presidente di Asppi, l’associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari di Bergamo, oltre che consulente di Fimaa Bergamo e componete del Centro Studi Anaci di Bergamo, precisando che “l’opposizione può essere attivata solo se il contratto bancario contenga clausole vessatorie”. Un’applicazione retroattiva, grazie alla quale, spiega sempre il legale “il giudice dell’esecuzione dovrà quindi controllare e valutare l’eventuale natura vessatoria di clausole presenti nel contratto e avvisare il debitore che può proporre opposizione entro 40 giorni. Avrà così inizio un nuovo processo finalizzato a giudicare la legittimità del contratto sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo, nelle more del quale, ovvero nell’intervallo di tempo che intercorre fra l’avvio di un iter burocratico-giuridico e la sua conclusione, il giudice può sospendere l’esecutorietà del decreto stesso. OE nel caso in cui, al termine del nuovo procedimento, venga accertata e dichiarata la presenza di una clausola abusiva, il pignoramento immobiliare avrà definitivamente fine e l’immobile verrà restituito al debitore. È utile una precisazione per tranquillizzare chi abbia acquistato un immobile all’asta”, è l’ultima annotazione: “ il principio non trova applicazione per i pignoramenti immobiliare già giunti a conclusione con l’assegnazione in sede d’asta dell’immobile.
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