Assicurazione casa, cosa sapere su polizza incendio, furto, responsabilità civile

Una buona prevenzione è la cura migliore. Anche per proteggere la propria casa, chi ci abita, gli ospiti. Per tutelarsi in caso di danneggiamenti, di furti o di incidenti domestici, più frequenti di quanto si possa pensare, magari con danni a terzi che potrebbero avviare una vertenza giudiziaria.E sottoscrivere una polizza in grado di proteggere davvero la casa, l’ufficio, il negozio o il capannone industriale, può evitare pesanti contraccolpi economici. Ma che polizza sottoscrivere, come orientarsi in un mondo di cui spesso non conosciamo i confini? Ecco una miniguida con alcuni consigli preziosi.

La polizza incendio? Deve proteggere dal fuoco ma anche dall’acqua…

Con quella che viene abitualmente definita “polizza incendio” s’intende in realtà una copertura ben più ampia e che non mette al riparo solo dai danni provocati dal fuoco (e da quelli prodotti nel tentativo di bloccarlo) ma da molto altro. Generalmente con una buona polizza vengono infatti rimborsati anche i danni provocati dalla caduta di un fulmine, da un’esplosione o da uno scoppio, ma anche da bufere, trombe d’aria, grandine e vento; da fughe di gas, fumo o vapori da un impianto di riscaldamento; da guasti ad apparecchiature elettriche ed elettroniche; da guasti agli ascensori; da atti vandalici o dolosi. Inoltre, nonostante il nome della polizza evochi il nome del fuoco, la copertura comprende anche il suo peggior nemico, l’acqua, con il risarcimento per i danni derivanti da fuoriuscita di acqua o altri liquidi in seguito a guasto o rottura degli impianti. Infine il risarcimento dovrebbe comprendere anche le spese sostenute per ricercare ed eliminare i guasti che hanno causato tali danni. Fra le clausole da mettere sotto la lente d’ingrandimento c’è quella che riguarda l’eventuale garanzia in caso di eventi dovuti a colpa grave dell’assicurato. Generalmente la polizza non mette invece al riparo da danni causati da infiltrazioni di acqua piovana che non siano dovute a rottura delle condutture d’acqua e da eventi eccezionali quali terremoti, mareggiate, frane o valanghe, così come in caso di guerre o insurrezioni.

La copertura minima? Spesso conviene avvicinarla al massimo

Ogni polizza prevede una “copertura base” che può essere però ampliata con alcune garanzie, con la sottoscrizione di un documento a parte: per esempio il ricorso terzi, che risarcisce i danni prodotti a beni di altre persone, o le spese sostenute per procurarsi una sistemazione provvisoria nel periodo in cui l’appartamento non fosse agibile.

L’indennizzo può essere calcolato sul valore a nuovo o sullo stato di fatto

Una particolare attenzione va riservata anche a come verranno indennizzati i danni. In caso la polizza preveda un risarcimento dei danni con valore a nuovo, l’indennizzo avviene tenendo conto del costo di ricostruzione a nuovo della parte danneggiata, escludendo il costo dell’area, mentre se la polizza prevede il valore allo stato d’uso, il calcolo del risarcimento danni terrà conto del degrado dovuto al tempo e all’uso. In caso di danno parziale l’indennizzo sarà pari al costo di riparazione senza tener conto di alcun degrado d’uso per i pezzi di ricambio e in caso di danno totale sarà pari al valore di rimpiazzo a nuovo del bene danneggiato.

Possedete arredi di valore? Fate fare una perizia e aggiornatela a ogni rinnovo

Nel caso si si possiedano beni di particolare pregio, per evitare brutte sorprese al momento dell’indennizzo, prima di sottoscrivere la polizza è opportuno sottoporli a perizia, aggiornando, ogni scadenza successiva, il valore assicurato.

E se in casa ci hanno fatto una (sgradisissima) visita i ladri…

Una perizia utile anche in caso di una sgraditissima visita dei “soliti ignoti” contro i quali è possibile tutelarsi sottoscrivendo una polizza antifurto che, di norma, indennizza i danni materiali e diretti provocati dalla sottrazione dei beni assicurati con rottura o scasso, ovvero quando vengono forzate porte o finestre; con chiavi false, piedi di porco o arnesi simili; mediante l’introduzione nei locali per una via diversa da quella ordinaria; con introduzione clandestina nei locali; a seguito di rapina anche se cominciata al di fuori dei locali assicurati.

…la polizza può coprire anche i danni ed eventuali atti vandalici

Generalmente vengono rimborsati anche i guasti provocati durante il furto, consumato o tentato, i danni e gli atti vandalici commessi dai ladri. Con un’estensione della garanzia è possibile anche mettersi al riparo dallo scippo o dalla rapina di beni personali indossati dall’assicurato o dai suoi familiari avvenuti al di fuori dei locali assicurati.

Attenzione a non lasciare però la casa disabitata troppo a lungo

La garanzia generalmente non è attiva se il furto è avvenutoin occasione di incendi, esplosioni, terremoti o altri eventi naturali, rivolte o eventi socio-politici o se è stato commesso in una abitazione che, anche se destinata a dimora abituale, sia rimasta disabitata oltre un determinato periodo, o nel caso in cui i ladri siano stati agevolati da colpa grave dell’assicurato o delle altre persone conviventi. Così come in caso d’incendio (e comunque per tutti i rischi coperti dalla “polizza incendio) l’indennizzo per i danni può essere calcolato utilizzando come parametroil valore a nuovo o valore di rimpiazzo oppure il valore allo stato d’uso, che tiene conto del degrado dovuto al tempo e all’uso. E per il furto, così come per le coperture incendio, la somme da assicurare possono sempre essere contrattualizzate a valore intero oppure a primo rischio assoluto: in questo caso è opportuno verificare i limiti di indennizzo relativi a oggetti pregiati (tappeti, quadri, argenteria, pellicce, collezioni) gioielli, preziosi e denaro. Generalmente nelle polizze furto, dopo ogni furto, la somma assicurata viene ridotta dell’importo indennizzato, fino alla scadenza anniversaria del contratto. Per ovviare a questa situazione alcune compagnie garantiscono il reintegro automatico del capitale assicurato, che avviene mediante il pagamento del relativo premio.

Ecco come garantirsi per eventuali danni a terzi

Nel “pacchetto” assicurativo è consigliabile sempre aggiungere anche una polizza sulla responsabilità civile la cui finalità è quella di garantire il pagamento delle somme che l’assicurato debba risarcire a terzi per fatti di cui sia giudicato civilmente responsabile e questo perché perché nel campo della responsabilità civile i casi in cui si può provocare un danno a terzi sono molti.

Non sapendo quanto può valere il “danneggiato” optate per un massimale adeguato

E considerato che la misura del risarcimento che si può essere tenuti a pagare può essere calcolata in modo molto diverso, è sempre opportuno optare per un massimale adeguato che offra un sufficiente margine di tranquillità. La responsabilità civile in materia di fabbricati, legata alla proprietà di un immobile, comprende generalmente gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, e i rischi derivanti dalle antenne radiotelevisive con la possibilità di aggiungere alla polizza base alcune garanzie che mettano al riparo, per esempio, da eventuali danni causati da interruzione o sospensione di attività svolte nel fabbricato assicurato; da spargimento d’acqua conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture; da lavori di straordinaria manutenzione; dalla presenza di alberi ad alto fusto o di attrezzature sportive o giochi…

Vostro figlio mette in moto l’auto? Il cane aggredisce l’ospite?

La polizza sulla responsabilità civile della vita privata e della famiglia garantisce invece il risarcimento del danno che l’assicurato può avere involontariamente procurato a terzi nell’ambito della vita privata e familiare. La polizza di responsabilità civile rimborsa anche quelli provocati da persone che fanno parte dello stato di famiglia e da persone del cui operato il titolare della polizza deve rispondere, come figli minori o domestici; quelli che derivano da un oggetto o da un animale di sua proprietà; dalla proprietà o conduzione della casa. Solitamente vengono risarciti i danni procurati da atti colposi commessi da figli minori, come per esempio la messa in moto, all’insaputa dei genitori, di veicoli a motore; quelli provocati da animali domestici o affidati temporaneamente all’assicurato; quelli legati a sport e hobby e in generale al tempo libero. Può essere utile tutelarsi anche contro i danni procurati a eventuali ospiti da intossicazioni o avvelenamento per cibi e bevande consumate in casa dell’assicurato.

La prima cosa da fare in caso di furto? La denuncia a polizia o carabinieri…

Per ottenere il rimborso senza incappare in possibili contestazioni occorre seguire alcune regole ben precise. In caso di furto, per esempio, occorre innanzitutto denunciare il fatto alla polizia o ai carabinieri, elencando una distinta particolareggiata degli oggetti rubati o danneggiati; successivamente presentare denuncia del furto subito alla compagnia entro il termine previsto dalla polizza (generalmente entro tre giorni da quando si è verificato il furto o da quando lo si è scoperto). Un consiglio preziosissimo riguarda i “ricordi” più preziosi, come magari l’orologio l’oggetto in oro o pietre preziose regalato dai familiari per la cresima, per il matrimonio… In questi casi allegare alla denuncia una fotografia che “testimoni” l’avvenuto regalo mette al riparo da qualsiasi possibile ostacolo sul “cammino” della pratica per il rimborso.

… e inviate una raccomandata con ricevuta di ritorno all’agente o al broker…

Una copia della denuncia presentata all’autorità di polizia verrà poi allegata alla denuncia presentata alla compagnia assicurativa, che deve indicare il numero di polizza, le generalità dell’assicurato, le presunte cause e l’ammontare approssimativo dei danni e deve essere presentata con raccomandata con ricevuta di ritorno all’agente o al broker presso il quale è stato stipulato il contratto o direttamente alla società. Inoltre, nel caso in cui sia necessario riparare tempestivamente alcuni oggetti come la porta d’ingresso o i vetri delle finestre, bisogna scattare alcune foto prima dell’intervento e conservare i documenti giustificativi delle spese sostenute.

… fotografando sempre i danni che avete dovuto riparare subito

L’assicurato deve fare tutto quanto è possibile per limitare il danno, conservare, attraverso fotografie e testimonianze dirette, le tracce di quanto avvenuto e i beni danneggiati sino a quando la compagnia non ne avrà autorizzato l’eliminazione. Il risarcimento di danni, causati da incendio o da furto, si prescrive entro un anno dall’evento.

Prendete nota dei dati del danneggiato, di eventuali testimoni

In caso di danni nei quali sia coinvolta la responsabilità civile è consigliabile raccogliere le generalità del danneggiato, nome e indirizzo di possibili testimoni, autorità di polizia intervenute, descrizione del danno con eventuale documentazione fotografica. Nel caso in cui l danneggiato agisse in via giudiziaria, per esempio notificando un atto di citazione, oppure venisse instaurato un procedimento penale, occorre darne immediata comunicazione all’agente o al broker allegando copia dell’atto ricevuto e chiedendo istruzioni sulla gestione della vertenza. Se la compagnia ne assume la gestione, dovrà essere data procura al legale designato dalla società: è possibile anche farsi assistere da un proprio legale di fiducia, ma il costo sarà a carico dell’assicurato. Qualora la compagnia sostenesse che il “caso” non rientra nella garanzia, è opportuno interpellare subito un legale di fiducia.

Non deve proteggersi solo il proprietario di casa ma anche l’inquilino

Nel caso il fabbricato o l’abitazione fosse in locazione, è consigliabile invece per l’inquilinosottoscrivere una polizza in base alla quale la compagnia risponderà di eventuali danni procurati ai locali avuti in locazione e di cui l’inquilino debba rispondere a norma di legge.

Le domande chiave fa fare al nostro agente in materia di danni…

A quali domande deve rispondere una buona polizza incendi? Eccone alcune, da rivolgere sempre al nostro agente prima di sottoscrivere il contratto, con, tra parentesi, la risposta che dobbiamo attenderci (in caso contrario meglio cambiare….) Vengono rimborsate le spese per le perdite di acqua? (sì) Sono previsti eventi atmosferici come bufere, tempeste, grandine? (sì) Vengono rimborsati i danni provocati da atti vandalici o sabotaggio? (sì) Le somme assicurate sono a valore intero o a primo rischio assoluto? (a valore intero). La formulazione è tradizionale o all risks? (all risks). L’indennizzo è a valore a nuovo? (sì)

… e quelle da fare invece per mettersi al riparo in caso di furto

E a quali domande deve rispondere una valida polizza antifurto? La copertura è estesa ai locali abitati durante le vacanze? La copertura opera anche in caso di scippo e rapina avvenuti al di fuori dei locali assicurati? Esiste la clausola che prevede il reintegro automatico dei capitali a seguito di furto? Sono coperti gli oggetti di terzi che si trovavano in casa al momento del furto? Sono compresi i furti avvenuti tramite mezzi di chiusura non conformi? Sono indennizzati gli atti di vandalismo compiuti dai ladri?

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  • Francesca ha detto:

    L’assicurazione contro il furto in casa funziona come quella sull’auto? Ovvero pago in proporzione alla cifra per mla quale mi assicuro?Grazie

  • Adri ha detto:

    Desidero sapere se nella polizza più completa è compreso il risarcimento danni da incendio doloso o per casue naturali (abito in contiguità a un bosco). Grazie.

  • Luciana Boschetti ha detto:

    Buongiorno, ho subito un furto e un danneggiamento alla porta d’ingresso. Il perito mi ha inviato l’atto di accertamento conservativo di danno dove si evince l’ammontare complessivo dell’indennizzo, ma questo importo e’ suddiviso in due parti: una parte riguarda il valore allo stato d’uso e l’altra parte riguarda il supplemento a nuovo. Quest’ultimo però’ potrà’ essere riconosciuto nei tempi e modi contrattualmente previsti. Alla fine della lettera c’è’ ancora scritto: il danno come sopra stimato, non impegna in alcun modo ……….. assicurazione Spa alla sua liquidazione  essendo quest’ultima espressamente subordinata alla compagnia al preventivo esame di regolarità’ amministrativa della polizza impegnata, di esistenza alle specifiche garanzie prestate alle condizioni tutte indicate in polizza, di inesistenza di esclusioni, limitazioni, motivi ostativi, riserve immediatamente rilevate ovvero successivamente accertati. La mia domanda e’: posso firmare  questo atto? Quanto mi verrà’ liquidato? Solo il valore allo stato d’uso oppure anche il supplemento a nuovo. Ringrazio per la cortese risposta e saluto cordialmente.

  • Silvio ha detto:

    Una sola domanda: in caso di casa in usufrutto, chi può/deve assicurare l’immobile? Il nudo proprietario? L’usufruttuario? O ciascuno di loro per percentuali o singole coperture? Grazie.

  • Pasquale ha detto:

    Buongiorno, volevo chiedere un’informazione relativa al furto subito nella mia abitazione. Sono entrati in casa forzando la porta dell’entrata, mi hanno portato via tv con tutti gli scatoloni con dentro garanzia e fattura, 3 quadri di valore che si aggira intorno agli 8000 mila euro, oggetti di arredo (statuine d’argento ecc.) documenti. Poi sono andati alla cassaforte, hanno smurato tutto, tagliando il dietro della cassaforte e portando via gioielli. Il problema è che le tv sono senza fattura i preziosi e gli oggetti di arredo non ho nessuna valutazione scritta, io ho denunciato il tutto ai carabinieri scrivendo anche l’importo degli oggetti rubati. Ora per essere risarcito dall’assicurazione basta quello scritto sulla denuncia oppure no? Come posso fare ora per essere risarcito. Vi ringrazio per la disponibilità.

  • Daniela ha detto:

    Buonasera a tutti, vorrei avere un parere da parte di qualcuno di voi che ha esperienze assicurative, ho un capannone di 600 metri quadrati, con la neve è venuto giù il tetto e pareti laterali, premetto che è un del 1965 con eternit l’assicurazione vuole pagare solo una parte del dànno e l altro a sistemazione ultimata però noi non abbiamo i solddo…

  • Danneggiato da un vicino ha detto:

    A causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dalla rottura dei tubi della doccia del bagno della mia vicina, ho subito dei danni alla mia camera da letto. Si è rovinata la parete e soprattutto si è danneggiato il parquet. Ho avvisato l’amministrazione chiedendo il ripristino dei locali danneggiati. La mia vicina di casa ha una sua assicurazione sulla casa inoltre so che noi con domini paghiamo un’assicurazione condominiale, non ne conosco le clausole, ma so che risarcisce anche una parte della spesa in caso di danni a terzi. La mia vicina ha avviato i lavori per la riparazione dei tubi rotti e ha mandato il perito della sua assicurazione per quantificare i danni il quale ha voluto il mio codice fiscale e mi ha detto che sono io che devo pagare direttamente i lavori di ripristino del mio appartamento e poi farmi risarcire le fatture da entrambe le assicurazioni (quella del condominio e quella della vicina) per farmi rimborsare “teoricamente” di tutto il danno subito. Ma è corretto quanto mi è stato detto? A me sembra strano, che essendo io la danneggiata, debba pagare di tasca mia e poi abbia anche l’incombenza di rincorrere le due assicurazioni che mi rimborseranno ripartendosi la spesa e forse non mi rimborseranno tutto. Ho sentito esperienze simili di conoscenti che hanno subito loro il danno, come nel mio caso, ma che al contrario hanno avuto il ripristino dei locali direttamente a carico del condominio (o del vicino, non so) che poi si è rivalso sull’assicurazione. Ossia senza dover pagare di tasca loro. Come devo fare in quanto danneggiata per fare in modo, come da mia richiesta all’amministratore, che i lavori per i danno subiti siano a carico non mio? Ma a chi debbono essere addebitate le mie fatture per i lavori? E come devo procedere affinché questo avvenga. La ringrazio in anticipo per la gentile e pronta risposta che mi vorrà dare.

  • Paola ha detto:

    Buongiorno, si può assicurare un appartamento per coprire gli eventuali danni provocati volontariamente da un inquilino? Grazie. Paola

  • Pasquale Colaci ha detto:

    Nello scorso dicembre ho subito un furto in casa, con scasso degli infissi. L’assicurazione ha nominato un perito che rifiuta di comunicarmi l’esito della sua perizia. La compagnia dichiara di non conoscere anch’essa la valutazione del danno. Cosa fare? E quanto tempo ha a disposizione il perito per valutare il danno? Io ho dato all’agente, due giorni dopo il sinistro, denuncia del furto dpresentata ai carabinieri, corredandola con foto degli oggetti derubati e con fattura di un portatile sottratto. Le foto dimostrano pellicce e gioielli sottratti. La polizza prevede un risarcimento a primo rischio assoluto.

    • Avvocato Giangiacomo Alborghetti ha detto:

      Purtroppo i tempi delle perizie assicurative non sempre sono in linea con le aspettative degli assicurati. Nel suo caso però mi sembra che quasi tre mesi di tempo possano essere un termine più che congruo. Nelle condizioni generali di polizza che ha sottoscritto può, in ogni caso, verificare i termini contrattuali che l’Assicurazione deve rispettare. I rapporti tra l’Assicurazione e il suo perito non possono essere utilizzati come scusante per non evadere una richiesta. Se sono, come sembrerebbe, ampiamente decorsi, non Le resta che richiedere formalmente alla sua assicurazione a mezzo raccomandata o equivalenti il risarcimento del danno subito quantificando e documentando la somma richiesta. Se anche tale richiesta non sortisse effetto sarebbe costretto a richiedere giudizialmente il risarcimento dei danni patiti.Cordiali saluti.

  • Alessandra ha detto:

    Vivo in una casa con giardino e due appartamenti sovrapposti, la medesima è di proprietà al 50 di mia suocera e il 25 mio marito e 25 mia cognata. Abbiamo un unico numero civico, ma gli appartamenti sono suddivisi in due piani comunicanti dalla scala di ingresso. Al primo piano abitiamo io e mio marito al secondo mia suocera e mia cognata, essendo la casa di proprietà promiscua si può fare un’unica assicurazione per tutti e due gli appartamenti? Oppure devo fare due polizze separate? Grazie.

  • Andrea ha detto:

    Nel caso di un appartamento di proprietà e messo in affitto come casa vacanze e quindi per affitti brevi, e’ possibile tutelare il proprietario dai danni causati dagli affittuari all’ immobile causa incuria ecc. ? Grazie

  • Laura ha detto:

    Ho assicurato un grande appartamento in cui viveva mia madre soprattutto contro i danni che avrebbero potuti essere provocati da un immobile lasciato vuoto in un condominio con molti altri condomini vicini. Questo in attesa di vendere l’appartamento. In due anni l’appartamento non trovava il compratore adeguato. Ho deciso di frazionare l’immobile in due unità immobiliari e in 5 mesi ho venduto entrambi gli appartamenti. Il quesito è: non mi ricordavo più dell’assicurazione stipulata e che è in scadenza a mio nome il 5 febbraio prossimo. Pensavo che non essendo più di mia proprietà decadesse l’assicurazione su un bene non più mio. Invece il Codice civile, articolo 1918, stabilisce che l’assicurazione passa ai compratori che entro 10 giorni dalla scadenza assicurativa comunicano alla assicurazione se intendono subentrare o recedere dal contratto. Su di me incombe obbligo di comunicare alla assicurazione l’avvenuta vendita e di aver comunicato ai compratori di decidere se recedere o subentrare. La mia domanda è: avendo diviso l’appartamento in due e avendo cambiato quindi l’oggetto, bene assicurato, l’assicurazione potrà continuare a pretendere ugualmente da me il pagamento della polizza, visto che i compratori, che potrebbero con una raccomandata liberarmi, li ho avvertiti troppo tardi e sicuramente non avranno interesse a disdire una assicurazione che in dannata ipotesi tocca a me pagare. Ma il quesito è sempre: può ancora l’assicurazione pretendere il pagamento del premio con un oggetto assicurato che sono diventati due ?
    Grazie per l’attenzione e la gentilezza sia che mi risponda sia che passi la mano, cordiali saluti.

    • Avvocato Giangiacomo Alborghetti ha detto:

      Buongiorno Laura, l’articolo 1918 del Codice civile stabilisce che l’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, onerando altresì il venditore e l’acquirente di una serie di attività che costituiscono la logica conseguenza del principio enunciato. Ciò significa che il contratto di assicurazione da Lei stipulato non viene meno per il solo fatto che Lei ha venduto l’immobile assicurato. E’, quindi, suo dovere onorare il contratto sino alla sua naturale scadenza, nulla di più. Chiaramente Lei dovrà tener conto di eventuali clausole di rinnovo automatico o di disdetta necessaria, laddove presenti nel contratto di assicurazione. Purtroppo la modifica dell’immobile, peraltro non comunicata all’assicurazione, non incide direttamente sull’esistenza del contratto di assicurazione e, soprattutto, sul dovere di corrispondere il premio assicurativo sino alla cessazione del contratto stesso. Chiaramente per una risposta più esaustiva è assolutamente necessaria l’analisi del contratto di assicurazione da Lei sottoscritto. Cordiali saluti.

  • Marco ha detto:

    Siccome ho ereditato una casa con altri parenti e questa casa è in affitto e prima la padrona pagava un’assicurazione sulla casa di 125€ l’anno, siccome non sono in buoni rapporti con gli altri proprietari secondo voi ognuno può pagare per conto suo all’assicurazione la sua parte spettante??

    • Avvocato Giangiacomo Alborghetti ha detto:

      Buongiorno Marco, se la polizza assicurativa è relativa all’immobile acquisito in successione l’assicurazione ha diritto di ottenere il pagamento del premio da parte di tutti i comproprietari in via tra loro solidale, salva poi l’azione di regresso del singolo erede che avesse corrisposto l’intero premio nei confronti dei coeredi. L’eventuale ripartizione pro quota del premio di € 125,00 non è un diritto degli eredi e, nella prassi, risulta pressoché sconosciuto.

  • Maria Stefania Vacca ha detto:

    Posso assicurare uno stabile sfitto?

  • Vittoria Gelo ha detto:

    Ho avuto un incidente domestico per il quale mi sono fratturata il polso nela casa dove vive mia figlia e l’assicurazione sulla casa è a suo nome ma non vuole pagare i danni perché sostiene che non c’è colpa di mia figlia perché io conoscevo e frequentavo saltuariamente la casa e avrei dovuto prevedere la possibilità di inciampare cadendo tra cucina e terrazza della casa inciampando nella soglia. Mi pare assurdo, allora tutti gli incidenti domestici giornalieri non dovrebbero succedere!

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