Superbonus per ristrutturare, chi è senza reddito non ha il diritto di utilizzarlo?

Da alcuni anni il legislatore italiano, dietro la spinta di matrice europea, si sta uniformando alle tematiche che vedono coinvolto il nostro patrimonio edilizio. In particolare, si stanno sviluppando politiche che riguardano la riqualificazione energetica e l’adeguamento sismico sugli immobili situati sul territorio nazionale. La conseguenza è quella di una spinta ai consumi che attraverso lo strumento dell’agevolazione fiscale, di ispirazione keynesiana, sta incrementando l’interesse del settore edilizio, precedentemente in crisi, introducendo quale leva fiscale quella della detrazione. La platea di coloro che sono interessati a questa operazione sono i contribuenti che effettuano spese sugli immobili per gli interventi edilizi, per la riqualificazione energetica  e per la staticità sismica. La leva fiscale, intesa anche quale politica economica del nostro Paese, è stata individuata attraverso l’introduzione della detrazione fiscale Irpef in aggiunta a quelle già preesistenti, che a seconda delle tipologie degli interventi può arrivare sino a una percentuale massima del 110 per cento, come indicato dall’articolo 119 del Dl Rilancio. Al di là delle caratteristiche degli interventi e delle modalità di applicazione, un aspetto, che ritengo ancora poco chiaro e controverso, non ancora del tutto acclarato dall’Agenzia delle Entrate benché, già ripreso in diversi interventi succedutisi nella prassi recente, è la questione degli incapienti i quali sono  “soggetti con un reddito imponibile lordo che rientra nella  no tax area, ovvero il livello di reddito che è escluso dalla tassazione, o quei contribuenti per i quali i benefici delle detrazioni sono inesistenti, perché a essi non corrisponde un’imposta lorda abbastanza ampia su cui far valere  agevolazioni”. I destinatari del beneficio del superbonus sono le persone fisiche titolari di soggettività passiva, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni che pur rientrando per esplicita previsione normativa tra i beneficiari dell’agevolazione fiscale non sempre possono usufruire della detrazione fiscale Irpef.  Non potranno usufruire di detta detrazione fiscale Irpef le persone fisiche proprietari, detentori, conviventi e altri possessori di diritti reali sugli immobili, oggetto di intervento qualora l’imposta netta risulta pari a zero in quanto l’imposta lorda è stata già interamente assorbita dalle detrazioni fiscali spettanti quali, ad esempio, le detrazioni per lavoro dipendente, per redditi di pensione, per familiari a carico e per spese sanitarie. Il legislatore, già in passato, trovandosi di fronte a detta preclusione, aveva individuato nuove aperture legislative per non penalizzare i contribuenti incapienti, al fine cioè  di non creare, nell’ambito dello stesso istituto giuridico, una sperequazione fiscale. Infatti, per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico sugli immobili, la norma concedeva al posto della detrazione fiscale, un credito d’imposta da poter cedere ad alcuni preordinati  soggetti. L’articolo 121 del Dl Rilancio, ha esteso la cessione del credito a una più vasta platea di cessionari, quest’ultimo se ceduto al fornitore dell’intervento sarà considerato sconto sul corrispettivo dell’intervento con possibilità, da parte di quest’ultimo, di cederlo. Dall’applicazione della norma sono emersi non pochi dubbi circa la possibilità di usufruire del superbonus per taluni soggetti beneficiari. La circolare n. 24/E del 8 agosto 2020 nel tentativo di fugarli, forse, né ha creati di altri. La suddetta circolare, da un lato, sottolinea che in relazione agli interventi del superbonus tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, possono  usufruire di una detrazione fiscale pari al 110 per cento sulla spesa sostenuta, dall’altro, ammette che “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva”, ai quali risulta evidente, la non imponibilità ai fini Irpef. Tuttavia i soggetti che rientrano in alcune “categorie” di redditi (redditi soggetti a tassazione separata; redditi soggetti a imposta sostitutiva; redditi sui quali non vi è imposta lorda perchè assorbita dalle altre detrazioni, in sede di dichiarazione annuale; redditidi un italiano fiscalmente non residente e di un frontaliere proprietario di un immobile in Italia; redditi di un contribuente che possiede solo l’immobile per abitazione principale) hanno facoltà di optare per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura perché la ratio della norma, così come ribadito dalla suddetta circolare, è finalizzata ad incentivare “…..l’effettuazione degli interventi indicati del comma 2 dell’articolo 121, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto a imposizione diretta”. Quindi, ai fini del beneficio del superbonus non rileva la circostanza che il reddito concorra alla formazione della base imponibile Irpef o che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non sia dovuta. Proseguendo la lettura della circolare la medesima diventa preclusiva per le suddette agevolazioni in quanto ribadisce che “il superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”.  Allora a chi spetta il superbonus? E  chi rimane fuori?   Ricapitolando, il superbonus spetta ai soggetti, persone fisiche, che detengono, a vario titolo un immobile in Italia e producono redditi imponibili che in conseguenza di una spesa per interventi edilizi, di riqualificazione energetica  o adeguamento sismico, ottengono un’agevolazione fiscale, sottoforma di detrazione ai fini Irpef, aggiuntiva a quelle già esistenti, ovvero, un credito d’imposta opzionale   quale lo sconto in fattura o la cessione del credito. Peraltro, detta agevolazione spetta, altresì, al proprietario e all’usufruttario titolare solo di redditi assoggettati a cedolare secca – imposta sostitutiva -, escludendo quindi, tutti quei contribuenti con redditi esenti, quali ad esempio: pensioni sociali, assegno sociale, reddito di cittadinanza, indennità civile, rendite Inail e quelli che non detengono alcun reddito. La più volte menzionata circolare, indicando a titolo esemplificativo, quali sono le persone fisiche che non possono, in ogni caso usufruire del superbonus, individua coloro che non sono fiscalmente residenti in Italia e che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o comodato. Nella disamina dell’istituto giuridico relativo al superbonus e nella prassi succedutasi, a mio sommesso avviso, sorge spontaneo il seguente interrogativo e cioè il contribuente: nudo proprietario, titolare di diritto di abitazione, superficiario, locatario, comodatario che non produce reddito fondiario e nessun altro reddito da sottoporre a tassazione non potrà usufruire del superbonus? E stessa sorte toccherà anche al convivente del possessore o detentore dell’immobile?  Quindi, il documento di prassi sembrerebbe denotare una contraddizione in termini al beneficio in parola. Se da un lato l’”istituto è finalizzato a incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 Dl Rilancio”,  e cioè far rientrare anche tra i beneficiari le persone fisiche che hanno esclusivamente redditi non imponibili Irpef,  dall’altro esclude categoricamente le persone fisiche senza reddito. Ciò creerebbe una sperequazione di natura fiscale nei confronti di quei soggetti esclusi. Auspicabile, sarebbe, un ulteriore intervento di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di fugare ogni dubbio sull’argomento; con risposta a interpello o a mezzo   richiesta di consulenza giuridica per il tramite di associazioni di categoria.

Carmine Francavilla (dirigente di APPC)

pubblicato il 25 Gennaio 2021 da
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