Agevolazioni fiscali per il 2018 per chi ristruttura: quando e come ottenerle

Anche nel 2018 sarà possibile godere delle agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia con la possibilità di detrarre dall’Irpef il 36 per cento delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, mentre per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 sarà possibile usufruire di una del 50 per cento con e un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Al momento del pagamento tramite bonifico bancario “speciale” verrà automaticamente applicata dall’istituto di credito una ritenuta d’acconto pari all’8%.

Ecco gli interventi che danno diritto alla detrazione

Ecco nei dettagli i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, a condizione che si tratti di spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili e non per il semplice acquisto di strumenti come i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse che, come sussidi tecnici e informatici, consentiranno invece, a determinate condizioni, una detrazione Irpef del 19per cento.

Infortuni domestici, ok a chi cambia tubi del gas e prese elettriche….

E, ancora, l’agevolazione fiscale interesserà gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici, come per esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante, l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano (mentre non dà diritto alla detrazione la sostituzione di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza come per esempio una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas); gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di furti, aggressioni, sequestri di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti (con la detrazione applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili e non, per esempio,a un contratto stipulato con un istituto di vigilanza); gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

Si “tagliano” anche spese di progettazione e oneri di urbanizzazione

Il tutto considerando che oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici per gli impianti elettrici e a metano; le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni degli edifici e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Non occorre essere proprietari per godere dell’agevolazione

Dell’agevolazione possono beneficiare non solo i proprietari o il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche l’inquilino o il comodatario; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti da specificare esplicitamente nell’atto notarile di compravendita.Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Attenti a fare la pratica così e a conservare questi  documenti

Per usufruire della detrazione, è necessario: inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl (la verifica di tale condizione è a carico di chi esegue i lavori) e pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale “speciale”, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Inoltre è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti: le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili; la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; le ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta; la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; n caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;la comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; le fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute; le ricevute dei bonifici di pagamento.

Testo realizzato dal dottor Luca Belotti perwww.casavuoisapere.it

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