Quanti edifici in Italia sono rivestiti da pannelli altamente infiammabili che in caso d’incendio potrebbero trasformarli in paurose torce come quella che il 29 agosto 2021 ha devastato la Torre dei Moro a Milano? Impossibile non porsi la domanda dopo la sentenza di condanna con cui il tribunale del capoluogo lombardo ha condannato per disastro colposo nove imputati, assolvendone quattro, infliggendo la pena più alta, tre anni, al legale rappresentante della società produttrice proprio dei pannelli del rivestimento “a vela”. Rivestimenti della facciata definiti esattamente “altamente infiammabili”, come scritto nell’atto di accusa della Procura della Repubblica di Milano che ha delineato un quadro “di grave negligenza e imperizia”. Pannelli diventati dunque i principali “imputati”, facendo nascere l’inquietante interrogativo: quanti possono essercene davvero “in circolazione”?
Con il Superbonus ne sono stati installati tantissimi, e i controlli sono stati praticamente inesistenti
Domanda alla quale potrebbe rispondere solo una verifica su decine, centinaia di migliaia di interventi edili effettuati: numeri destinati a far scommettere – sicuri di vincere – che non accadrà, che tutto finirà nel dimenticatoio. Come successo, del resto, per la “mappatura” dei ponti e cavalcavia pericolosi promessa dopo le tragedie del Ponte di Annone, nel lecchese, del Ponte Morandi di Genova. Ricordate?
E ora a rischiare di pagare sono anche i condòmini “vittime” del rogo: ecco perché
Promesse non mantenute, domande senza una risposta arrivata invece puntualissima, immediatamente dopo la sentenza milanese, a chi si è chiesto quali conseguenze “rischiano” ora gli inquilini di quell’edificio devastato dal fuoco, e che potrebbero rischiare moltissimi altri condòmini residenti in palazzi con pannelli “altamente infiammabili”. Già, perché come ha scritto sulle pagine de Il Sole 24 Ore Vincenzo Vecchio, firma storica in materia di temi legati al mattone del quotidiano economico di Confindustria, “dalla sentenza emerge con forza un profilo di responsabilità civile oggettiva in capo al condominio e, di conseguenza, a ogni singolo condòmino, nei confronti dei terzi danneggiati”. Il che significa che l’eventuale accertamento definitivo – visto che per ora esiste solo una condanna di primo grado – “oltre a sancire la colpa di costruttori, progettisti, fornitori e direttori dei lavori, non esaurirebbe il quadro delle responsabilità, aprendo anzi la porta a una distinta e autonoma forma di responsabilità che grava direttamente sui proprietari”. Con Vincenzo Vecchio, presidente nazionale dell’Appc, l’associazione dei piccoli proprietari immobiliari, pronto a spiegare ogni cosa in dettaglio sempre dalla colonne del Sole 24 Ore. Premettendo innanzitutto che “la responsabilità civile del condominio verso i terzi (categoria che include non solo i vicini o i passanti, ma anche gli stessi condòmini e inquilini per i danni alle loro proprietà esclusive) si fonda su due capisaldi del Codice civile che prescindono dalla colpa: la responsabilità da cose in custodia (articolo 2051) e la responsabilità per rovina di edificio (articolo 2053”), per poi aggiungere che, “per quanto riguarda il condominio come custode, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” e che “i condòmini come proprietari di un edificio o di altra costruzione sono responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provino che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
Il condominio è “facilmente aggredibile” dai creditori e l’impatto economico è pesante
Con il risultato che “l’accertamento della responsabilità oggettiva del condominio comporta una serie di conseguenze pratiche di notevole impatto economico per i singoli proprietari, obbligati in solido al risarcimento del danno. E con un’ultima annotazione destinata a rendere ancora più scuri i nuvoloni all’orizzonte (per gli inquilini dell’edificio distrutto dal rogo a Milano e per milioni di altri che non avessero fatto eseguire, in primis dal proprio amministratore condominiale, i controlli necessari sui lavori eseguiti nel proprio palazzo): “il terzo danneggiato potrà richiedere l’intero importo del risarcimento a uno qualsiasi dei responsabili, scegliendo quello che ritiene più solvibile. E il condominio, dotato di un proprio codice fiscale e di un conto corrente, rappresenta un bersaglio facilmente aggredibile. Il finale più pronosticabile? “Una volta che il condominio sia stato condannato a pagare o abbia transato un risarcimento, l’onere economico viene ripartito tra tutti i condòmini, di solito in base alle rispettive quote millesimali di proprietà. Il condominio potrà poi agire in giudizio, con un’azione di regresso, contro i soggetti la cui colpa è stata accertata in sede penale (costruttori, progettisti) per recuperare le somme versate”. Con “la sentenza penale di condanna che diverrebbe, in questa fase, lo strumento fondamentale per dimostrare la colpa prevalente, se non esclusiva, degli altri soggetti e ottenere la restituzione di quanto pagato”. Riassunto finale? “Un’ eventuale condanna in sede definitiva segnerà l’inizio di un complesso percorso risarcitorio con una chiara e autonoma responsabilità oggettiva del condominio, fondata sul suo ruolo di custode e sulla contitolarità del diritto di proprietà in capo a tutti i condòmini. Una responsabilità che espone l’intera compagine condominiale a dover rispondere in solido per i danni a terzi”.
La lezione insegnerà a scegliere i materiali e magari a proteggersi con una polizza assicurativa ad hoc?
Ora resta da capire se il rogo di Milano porterà davvero a una serie di controlli su un mare di pannelli usati per rivestire gli edifici e installati spessissimo utilizzando negli ultimi anni il Superbonus, strumento rivelatosi del tutto deficitario se non ridicolo o peggio in termini di controlli nei cantieri. E se tutto questo servirà da lezione per il futuro, magari spingendo gli amministratori di condominio a verificare impresari e materiali e, magari consigliare una polizza assicurativa capace di mettere al riparo dai danni e dalla beffa, considerato che chi ha visto (o dovesse vedere) andare la casa in fumo verrebbe chiamato a pagare?
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