Mini-sospensione degli sfratti per gli inquilini che già in passato avevano ottenuto la proroga del blocco sfratti e che potranno chiedere al giudice di concedere loro ancora del tempo, fino al 28 giugno, per trovare una nuova sistemazione. La misura, che riguarda gli sfratti per finita locazione di immobili abitativi ed è stata introdotta con il decreto Milleproroghe è, illustrata in un vademecum che Confedilizia ha realizzato per affittuari e proprietari e che chiarisce i passaggi chiave. Spiegando, per esempio, che “la richiesta può essere presentata da inquilini che già avevano avuto la proroga del blocco, con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27mila euro, con over 65, malati terminali, invalidi oltre il 66 per cento all’interno del nucleo familiare, che non siano in possesso di nessun’altra abitazione adeguata nella regione di residenza (alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, riguarda anche nuclei familiari con figli a carico).
I requisiti per ottenere la proroga? Reddito basso, presenza di malati gravissimi o invalidi…
I Comuni dove già c’era stata la proroga del blocco degli sfratti sono 870 tra capoluoghi (117), Comuni confinanti con più di 10mila abitanti (377) e Comuni ad alta densità abitativa (716). Il giudice competente dell’esecuzione, su richiesta della parte interessata, potrà disporre la sospensione fino al 28 giugno 2015, cioè fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (il 28 febbraio) e nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non saranno imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Di tali benefici fiscali non si tiene peraltro conto ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’Irpef dovuto per il 2016.