Come facciamo a volere la pace nel mondo se continuiamo a fare le riunioni condominiali? La gag comica di Dario Cassini attore e cabarettista napoletano, racconta in modo tanto divertente quanto reale quanto possa essere difficile la vita condominiale. Con “scontri” – destinati addirittura centinaia di migliaia di volte ogni anno a trasformarsi in cause legali – fra inquilini dello stesso stabile e che hanno come cause rumori e “odori di cucina”, gocciolamenti del bucato o parcheggi e, spessissimo, gli animali. Già, perché quando il vicino “bipede” ha un coinquilino quadrupede, le cose sembrano complicarsi notevolmente, come sa benissimo Giorgia Anna Parini, avvocato e docente, associata in Diritto privato e della famiglia all’Università di Verona, oltre che ricercatrice in ambito internazionale e autrice di monografie, che dalla sua cattedra del Dipartimento di scienze giuridiche della città di Romeo e Giulietta si è ritrovata spessissimo a trattare una materia in particolare: ovvero i “sistemi giuridici di protezione dei soggetti vulnerabili. Categoria, quest’ultima, che comprende anche i proprietari di animali.
La sensibilità per gli animali è in aumento, la capacità di conviverci a spesso no
Perché se è vero che da un lato la sensibilità verso gli animali è cresciuta, è altrettanto certo che dall’altro la convivenza ravvicinata diventa spessissimo un campo di battaglia tra chi ama il proprio cane e chi magari desidera solo dormire sonni tranquilli resi impossibili a volte dalle “abbaiate”. Ma cosa occorre assolutamente sapere sulla “convivenza condominiale” fra uomini e cani, gatti o altri animali?
La compagnia di un animale domestico non può essere vietata “a prescindere”…
Domanda alla quale Giorgia Anna Parini risponde immediatamente partendo da una premessa fondamentale: ovvero che il regolamento condominiale non può vietare il possesso di un animale in seguito “alla riforma del condominio del 2012, con l’articolo 1138 del Codice civile che “impedisce” ai regolamenti di vietare ai condomini di possedere o detenere animali”. A condizione, aggiunge immediatamente, che si tratti di un animale domestico, definizione che un tempo includeva anche mucche o cavalli mentre oggi sono considerati tali solo quelli che possono vivere in casa nel rispetto del loro benessere ma anche delle loro caratteristiche “comportamentali”, delle loro azioni e reazioni. In realtà oggi esiste un dibattito sui regolamenti “contrattuali”, quelli per intenderci firmati all’acquisto della casa, perché c’è chi ritiene che questi possano ancora contenere divieti, nonostante la giurisprudenza più recente e la riforma costituzionale del 2022, che tutela gli animali tra i principi fondamentali, suggeriscano che il diritto a vivere con un animale sia ormai un diritto inviolabile, non comprimibile da una clausola.
… ma la loro presenza deve rispettare precise regole. Soprattutto nelle aree comuni
Il condominio può invece limitare l’uso di aree condivise, per esempio vietando l’uso della piscina condominiale, a patto che questo non renda impossibile o troppo gravoso tenere l’animale in casa, ipotesi quest’ultima che potrebbe verificarsi in caso di divieto di accesso all’ascensore. Il tutto dando per scontato che il proprietario dell’animale, o di più animali, sia consapevole che avere il diritto di tenere un animale non significa poter ignorare le regole della civile convivenza. In particolar modo negli spazi comuni: lungo le scale, in cortile, in giardino…. In base all’articolo 1102 del Codice civile ogni condomino può usare le parti comuni purché non impedisca agli altri di fare lo stesso e non ne alteri la destinazione d’uso. È lecito lasciare che il gatto giri nel cortile, ma non deve danneggiare le piante dei vicini, sporcare o mettere a rischio la salute di soggetti allergici. Persino le colonie feline sono ammesse nel giardino comune, purché lo spazio occupato sia limitato rispetto alla dimensione complessiva dell’area e l’igiene sia impeccabile.
Il cane abbaia? Se lo fa solo perché c’è uno sconosciuto è la sua natura e va “assolto”
Tema spesso “caldissimo”: i rumori e gli odori lasciati dai “bisognini”….. “Il proprietario ha l’obbligo di ridurre al minimo il disturbo. Concretamente, questo significa non lasciare il cane solo sul balcone per ore magari a latrare in continuazione, peggio ancora di notte, mentre l’abbaiare occasionale, per esempio se passa uno sconosciuto o se il padrone sta uscendo, è considerato fisiologico e non può essere sanzionato. Perché questa è la natura dell’animale e va rispettata. Per quanto riguarda i bisognini, beh, dovrebbe essere chiaro a tutti che curare l’igiene per evitare odori molesti è il minimo che si possa fare”.
Se invece i latrati sono intollerabili e l’appartamento sovraffollato da animali….
Da quello che deve fare il proprietario dell’animale a ciò che può invece fare chi subisce un disturbo e vuole tutelarsi seguendo le vie legali… “Ci sono tre elementi da tenere assolutamente in considerazione. Il primo riguarda quella che viene definita la soglia della tollerabilità. Per agire in giudizio e chiedere la cessazione del disturbo, il fastidio deve infatti superare la “normale tollerabilità” valutata sulla sensibilità dell’uomo medio. Rumori o odori saltuari non bastano per vincere una causa. Secondo elemento, il sovraffollamento: anche se non esiste un numero massimo di animali fissato per legge, troppi esemplari in uno spazio ridotto possono creare problemi igienici o acustici che legittimano l’intervento del giudice.
In ogni caso la strada da seguire è quella legale senza il “fai da te” a rischio anche penalmente
Infine i “divieti fai da te”: un vicino non può assolutamente farsi giustizia da solo. Fare del male a un animale o rendergli la vita impossibile è moralmente inaccettabile e costituisce un illecito civile e penale, aggravato peraltro dalla recente riforma del Codice penale del 2025″. Indicazioni chiare e precise (come del resto le lezioni che gli studenti hanno modo ogni volta di seguire e apprezzare) per chi possiede un animale e per chi invece l’ha solo come “vicino”, seguite da un prezioso consiglio finale: “La legge oggi tutela il legame tra uomo e animale come un valore fondamentale, ma la convivenza in condominio resta una “palestra di tolleranza”. Il diritto offre gli strumenti per risolvere i conflitti estremi, ma nulla può sostituire il buon senso, la pulizia e il rispetto reciproco”.
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