Da una parte il desiderio di riposare senza essere svegliato da rumori, “sogno” che ognuno dovrebbe normalmente realizzare a casa propria; dall’altra la convivenza urbana moderna, la libertà d’impresa e i doveri della Pubblica amministrazione. Che, tradotto, significa: dove iniziano e dove finiscono i diritti di un inquilino di dormire, o anche solo rilassarsi immerso nel silenzio, e quelli invece di un vicino di casa di ristrutturare il proprio appartamento, oppure del titolare di un locale di ospitare la “movida” notturna? Domande alle quali si è ritrovato a rispondere moltissime volte Vincenzo Vecchio, presidente nazionale dell’ Appc, l’Associazione dei piccoli proprietari di case, protagonista di un sintetico quanto preziosissimo “vademecum” realizzato per casavuoisapere.it.
Le sentenze dei tribunali di Milano, Brescia, Pescara parlano chiaro…
Partendo da una premessa fondamentale: ovvero che “da diverse recenti sentenze emesse dai giudici dei tribunali di Pescara a Brescia e Milano, emerge un quadro chiaro: il diritto alla salute non può essere sacrificato sull’altare della movida”. Detto questo, ed evidenziato anche che “vivere in condominio o in un quartiere centrale è diventato spesso, negli ultimi anni, un’autentica prova di resistenza psicologica con da un lato i lavori di ristrutturazione interna e le immissioni di polvere che mettono alla prova i rapporti di vicinato e dall’altro, tema ancora più “scottante”, il fenomeno della vita notturna selvaggia che ha spostato il conflitto su un piano superiore, quello tra il cittadino e il Comune”, ecco tutto quello che in materia occorre sapere sul diritto al riposo e il rumore.
… anche se la tollerabilità del rumore è un limite definito non del tutto chiaramente
“Che la legge peraltro non vieta, considerato che il “perno” dell’intera questione, ovvero l’articolo 844 del Codice civile non vieta il rumore in assoluto, ma solo quello che supera la “normale tollerabilità“, spiega Vincenzo Vecchio, aggiungendo immediatamente che “questo concetto non è un numero fisso di decibel, ma un parametro elastico che il giudice valuta considerando la condizione dei luoghi – un conto è una zona industriale, un altro un vicolo storico residenziale – ; gli orari – un rumore tollerabile alle 10 del mattino diventa inaccettabile alle 2 di notte -: la persistenza – un rumore sporadico è diverso da uno schiamazzo costante che impedisce il sonno profondo”.
Chi è “vittima” di rumori molesti ha quattro strade per difendersi
Rumore che, dunque, non sempre “sta” automaticamente dalla parte del torto. Quando invece lo è, come difendersi? “Chi subisce “immissioni rumorose” deve sapere che la violazione può essere contestata su quattro fronti distinti: Regolamentare: ovvero quando c’è una violazione delle clausole del regolamento di condominio, spesso più severe della legge; amministrativa: in caso d’inosservanza dei limiti fissati dai regolamenti comunali o dalle zonizzazioni acustiche; civilistica: con il superamento della soglia stabilita appunto dal Codice civile con l’ex articolo 844, con conseguente richiesta di inibitoria e risarcimento e, infine, penale, per i casi più gravi, quando il disturbo coinvolge un numero indeterminato di persone, come per esempio un intero isolato”.
La causa si può fare non solo contro chi fa rumore ma anche contro il Comune che non interviene….
Quattro “strade” diverse per difendersi da chi è responsabile di quei rumori fuorilegge, agendo contro privati ma anche contro la pubblica amministrazione…..” La vera novità degli ultimi anni riguarda proprio l’inerzia dei chi “gestisce” la città”, conferma il presidente nazionale di Appc oltre che storica firma in materia immobiliare de “IlSole24Ore, “con i residenti che oggi non solo devono agire contro i committenti e i responsabili di un cantiere o i titolari di singoli bar o discoteche, ma possono chiamare in causa il Comune stesso se questo non vigila”.
…. e che in questo caso è stato costretto a risarcire 450mila euro a un comitato di cittadini
Come testimonia un caso ben preciso: quello del “Tribunale di Pescara che ha recentemente condannato il Comune a risarcire i residenti del comitato “Tranquillamente Battisti” con circa 450mila euro. La colpa? Non aver adottato un Piano di risanamento acustico e, in alcuni casi, aver persino organizzato eventi rumorosi in zone già sature. Il giudice ha stabilito che l’ente pubblico ha l’obbligo istituzionale di tutelare la salute e la proprietà privata”. Un’altra “prova”? “La Suprema corte ha confermato che la Pubblica amministrazione non può nascondersi dietro la “discrezionalità“. Se i rumori nel quartiere – come in un altro caso specifico che ha avuto come teatro il Carmine a Brescia, – superano la soglia di tollerabilità, il Comune deve intervenire con atti concreti per riportare la legalità. Il principio è il neminem laedere: non si può danneggiare il prossimo con la propria inerzia. Un punto cruciale emerso del resto anche dagli atti di una sentenza della Corte d’Appello di Milano riguardante la prova del danno”.
Il residente non è malato, non ha certificati medici? Il danno alla qualità della vita c’è lo stesso
Sentenze di “colpevolezza” contro le quali spesso la “difesa” difendono adotta la stessa strategia, affermando che “Il residente non è malato, non ha certificati medici“…. “La giurisprudenza moderna risponde che il danno non patrimoniale, in questo caso la perdita del riposo e della serenità familiare, può essere provato per presunzioni”, replica immediatamente Vincenzo Vecchio. “Se è oggettivamente dimostrato che il rumore è intollerabile, si presume che il residente abbia sofferto un peggioramento della qualità della vita”. Esibendo, anche in questo caso, le “prove”: “A Milano, una singola famiglia ha ottenuto 50mila euro di risarcimento per cinque anni di notti insonni”.
Perizie “fonometriche”, diffide collettive, azione inibitoria le tappe da seguire….
Conferme di come il diritto al riposo possa (e debba) essere tutelato anche se la strada da percorrere per arrivare al traguardo “non è immediata e comporta costi per perizie fonometriche e legali”, come conclude Vincenzo Vecchio fornendo le ultime preziosissime indicazioni per “imboccare la strada giusta”. Che deve passare, obbligatoriamente, da tre “tappe” fondamentali: diffide collettive, perché l’unione fa la forza (e abbassa i costi con i comitati di quartiere che sono strumenti efficaci per fare pressione sulle amministrazioni; l’azione inibitoria, per chiedere al giudice di ordinare la cessazione immediata dei rumori o l’imposizione di limiti di orario rigorosi;
… fino al ricorso alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
il richiamo alla Cedu, ovvero la Convenzione europea dei diritti dell’uomo che con l’articolo 8 tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare: un’arma in più per costringere lo Stato e i Comuni a intervenire”.
La movida ha un “valore” economico ma la salute psicofisica vale di più
Le conclusioni di tutto questo? “Il diritto alla quiete non è un lusso, ma un presupposto della salute psicofisica. E sin tema di “movida”, sebbene sia diventata un motore economico per le città, essa non può tradursi in una “zona franca” dove le leggi vengono sospese. Il compito delle autorità è bilanciare gli interessi, ma senza mai dimenticare che la salute dei cittadini è un limite invalicabile per qualsiasi attività economica o inerzia amministrativa”.
Immagine realizzata con ChatGPT

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