Cornuta e mazziata dal condomino moroso senza poterlo “denunciare”?

Due condomini del nostro palazzo non solo sono “morosi” da mesi, ma con aria strafottente, quando l’amministratore (ma anche alcuni di noi) chiediamo loro di voler provvedere a pagare quanto dovuto, ci dicono che non ne hanno la possibilità (pur sapendo che li vediamo partire per i fine settimana al lago, per le vacanze al mare, perché per quello i soldi li hanno…). Ora, dopo aver deciso, con due altri condomini, di affiggere nell’atrio un foglio con un perentorio invito a saldare quanto dovuto vengo avvertita, dall’amministratore condominiale, che, in base a una sentenza della Cassazione dell’anno scorso, potrei essere processata e condannata a pagare per diffamazione… È davvero così? Tutti sanno che quei due fetenti non hanno pagato, loro stessi l’hanno ammesso di fronte ad almeno altri cinque coinquilini…. E noi dovremmo far finta di niente e ascoltare le loro bugie dette per di più ridacchiando e prendendoci per i fondelli? E per affiggere un invito a comportarsi da persone per bene dovremmo finire noi indagati e magari condannati a pagare? È questa la legge italiana? Tutela i cialtroni e difende gli onesti? Avvocato Guizzetti, mi dica che abbiamo almeno un’altra strada per non sentirci cornuti e mazziati. Perdoni lo sfogo ma quando ci vuole….Grazie per la risposta che vorrà darmi.
Francesca. F.

Gent.ma signora Francesca, quanto riferitoLe dall’amministratore del condominio è purtroppo esatto. La Cassazione ha più volte affermato che è configurabile il reato di diffamazione ai sensi dell’articolo 595 codice penale nella comunicazione scritta dell’amministratore o di alcuni condomini circa la morosità di altri condomini, qualora il comunicato contenente tali indicazioni sia affisso in luogo accessibile non ai soli condomini ma a un numero indeterminato di altri soggetti (come avviene per l’atrio del condominio, la bacheca condominiale, l’ascensore, normalmente accessibili a fornitori e frequentatori delle abitazioni o degli uffici). In questi termini si è pronunciata la Suprema Corte nelle sentenze 13.2.2008 n. 13540; 18.9.2007 n. 35543; 12.12.2012 n. 4364. Questo comportamento, oltre che in sede penale, è sanzionabile anche in sede civile dal Garante per la protezione dei dati personali (privacy), in quanto contrario alle prescrizioni contenute nell’articolo 3.2 del Documento intitolato “Amministrazione dei condomini”, emanato il 18.5.2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2006. Ma anche precedentemente alla pubblicazione del Documento, in una situazione analoga a quella da Lei rappresentata il Garante aveva emesso in data 12.12.2001 un provvedimento col quale aveva ordinato all’amministratore del condominio l’immediata rimozione dei dati sulla morosità del condomino esposti nella bacheca ed aveva altresì condannato il condominio al pagamento di lire 200.000 per spese del procedimento. Per maggiori informazioni sui comportamenti nell’ambito del condominio potrà consultare il semplice ed utile vademecum intitolato “Il condominio e la privacy” e pubblicato sul sito istituzionale del Garante della privacy (www.garanteprivacy.it). In merito ai rimedi contro i condomini morosi segnalo che, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea, l’amministratore è obbligato a procedere per il recupero dei contributi dovuti dai condomini (articolo 1130 comma 1 n. 3 codice civile): l’azione legale deve essere intrapresa nel termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di gestione nel quale i contributi non versati sono ricompresi (articolo 1129 comma 9 codice civile). Il mancato adempimento di quest’obbligo costituisce grave irregolarità e legittima la revoca dell’amministratore sia da parte dell’assemblea che da parte dell’autorità giudiziaria (articolo 1129 comma 12 n. 2 e 6 codice civile). Quindi potrà sollecitare l’amministratore a procedere senza indugio in sede giudiziaria mediante ingiunzione di pagamento contro i condomini morosi, non essendo richiesta per questa attività dell’amministratore alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale (articolo 63 disposizioni attuazione del codice civile).
Avvocato Fabrizio Bruno Guizzetti

 

pubblicato il 18 Febbraio 2014 da
in La parola all’avvocato
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