Contratto d’affitto agevolato non valido
anche se è firmato dall’associazione?

Diversi contratti “agevolati” di locazione di immobili a uso abitativo a canone concordato (3 più 2), di locazione transitoria e per studenti universitari, rischiano di essere “annullati”, con possibili conseguenze sia per i proprietari sia per gli inquilini, e questo nonostante gli stessi contratti siano stati asseverati, e dunque “garantiti”, dai rappresentanti delle associazioni che hanno aderito solo successivamente all’accordo territoriale stipulato da altre associazioni firmatarie di quello nazionale? Il rischio esiste, ed “emerge” tra le righe di un documento firmato dal presidente della Appc di Brescia e Bergamo, Vincenzo Vecchio, inviato all’amministrazione comunale di Bergamo proprio in merito all'”attestazione di conformità ad accordi territoriali in applicazione del Decreto ministeriale del 16 gennaio 2017″. Ovvero il decreto che ha fissato i criteri per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati, di durata inferiore ai 4 anni, sulla base di modelli contrattuali ben definiti e a canoni determinati dagli accordi territoriali sottoscritti dalle stesse associazioni della proprietà e dei conduttori. Tutti temi ben noti ai rappresentanti delle diverse associazioni nate per tutelare proprietari immobiliari e inquilini e che dovrebbero essere condivisi in “tavoli di lavoro” convocati dai Comuni interessati, (capoluoghi di provincia e comuni con più di 10 mila abitanti) o, in alternativa, qualora i Comuni non provvedano alla convocazione, da una qualsiasi delle organizzazioni. Ed è proprio a uno di questi tavoli di lavoro, convocato a Bergamo, che è “scoppiato il caso”, sollevato da chi a quel tavolo avrebbe dovuto essere convocato e invece non è stato: Vincenzo Vecchio, che nella sua lettera inviata al Sindaco di Bergamo ha immediatamente evidenziato come non esista ” nessun problema particolare se nel Comune gli accordi sono stati sottoscritti da parte di tutte le organizzazioni che poi provvedono alla assistenza o alla attestazione”, ma come il problema si ponga invece, eccome, nel caso in cui non tutte le organizzazioni abbiano sottoscritto l’accordo e ciò perché non inviate all’incontro previsto dalla norma o perché non hanno ritenuto di accettarlo”. Ma non è tutto: sempre a Bergamo diversi contratti “agevolati” sarebbero stati infatti asseverati da un’associazione che non avrebbe sottoscritto direttamente l’accordo, ma avrebbe aderito solo dopo quasi un a anno a quello già stipulato. Col rischio che tutte le sue asseverazioni diventino carta straccia. Con quali risultati? “Premesso che stipulare un contratto conforme agli accordi territoriali e ai modelli ministeriali determina vantaggi fiscali (riduzione del reddito imponibile del fabbricato, cedolare secca ridotta al 10 per cento se si opta per tale scelta, riduzione della base imponibile per l’imposta di registro) e importanti agevolazioni per l’inquilino, il rischio è che tutto questo decada, e che ci siano effetti giuridici, come per esempio il fatto che i contratti vengono ricondotti alla durata dei 4 anni più 4”, evidenzia sempre Vincenzo Vecchio. “E anche vero che in alcuni Comuni si è ritenuta comunque valida un’adesione all’accordo successiva alla stipula degli agli accordi territoriali, ma tale impostazione è in palese contrasto con lo spirito della norma: basta leggerla per comprendere che chi ha aderito successivamente non è qualificabile come sottoscrittore dell’accordo, a meno che l’accordo non abbia espressamente previsto la possibile sottoscrizione successiva. L’accordo”, conclude Vincenzo Vecchio, “è un contratto con le parti ben definite al momento della sottoscrizione e l’aggiunta di un soggetto diverso, successivamente alla stipula, potrebbe non essere consentita da qualche contraente originario. Senza dimenticare che il problema potrebbe porsi sia in sede di interpretazione giudiziaria del contratto sia in sede di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate”. Un nuovo caso, ma che potrebbe essere facilmente “chiuso” attraverso una strada indicata nello stesso documento dal presidente di Appc Bergamo e Brescia: “La soluzione possibile, oltre che più lineare e valida, è che tutte le organizzazioni e le nuove che intendano aderire sottoscrivano un nuovo accordo, anche identico al precedente, per contenuto, e procedano a nuovo deposito. Oppure le organizzazioni escluse dal precedente accordo potrebbero stipularne uno nuovo e provvedere al deposito. Se queste organizzazioni (di proprietari e inquilini) fanno parte delle associazioni nazionali che hanno sottoscritto l’accordo ministeriale si avranno nel Comune più accordi territoriali e i contraenti potranno avvalersi della stipula del contratto riferendosi alternativamente a uno qualsiasi degli accordi”.

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