Canone d’affitto: una “voce” del bilancio familiare che, dopo oltre un anno di emergenza pandemia e una crisi economica sempre più pesante, per molti è diventata difficile da sostenere se non quasi impossibile. Una possibile via d’uscita? Pagare di meno. Ma come agire per ottenere una rinegoziazione al ribasso dei canoni di locazione (proposta che molti proprietari potrebbero essere disponibili ad accettare, sempre che la richiesta non sia troppo esosa e sia fatta da un locatario corretto)?
L’inquilino è sempre stato un buon pagatore? Il padrone accetti uno sconto del 15 per cento…
Premesso che una richiesta di riduzione accettabile da parte dell’inquilino è oggi intorno al 15 per cento e che a un proprietario conviene assolutamente prendere in considerazione la proposta in presenza di un locatario che in passato si sia sempre dimostrato “solvibile” e puntuale, ecco alcuni preziosi consigli.
Ecco cosa precisare nella scrittura privata che modifica il contratto…
Il primo: quando le parti vogliono giungere a una rideterminazione del canone, temporalmente limitata o meno, occorre redarre una scrittura privata, nella quale siano necessariamente citate le parti contraenti, sia identificato il contratto di locazione che si intende modificare (quindi inserendo gli estremi di registrazione dello stesso), ovviamente l’immobile a cui ci si riferisce e la nuova entità del canone, con relativa durata della riduzione convenuta.
… senza dimenticare l’eventuale aggiornabilità dei canoni di locazione futuri
Si consiglia anche di ribadire nell’atto che nessun’altra pattuizione viene variata rispetto al contratto originario e sarebbe inoltre opportuno spendere due parole anche sull’eventuale aggiornabilità dei canoni di locazione futuri. Questo atto deve essere stilato per iscritto e sarà da predisporsi in almeno due originali. Per renderlo sicuramente opponibile al fisco e dare data certa, fino all’entrata in vigore del decreto “Sblocca Italia”, si doveva versare l’imposta fissa di 67,00 euro attraverso il modello F23 con codice tributo 109T, mentre con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 12/9/2014 questa imposta è stata abolita, e quindi è possibile provvedere alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto originario nel più breve tempo possibile (risulta comunque opportuno sottolineare che queste scritture non sono soggette all’obbligo di registrazione entro il termine massimo di 30 giorni).
… e cosa consegnare allo sportello dell’Agenzia delle Entrate
Per poter registrare l’atto di diminuzione del canone di locazione, bisogna consegnare all’Agenzia delle Entrate, unitamente alle copie dell’atto precitato, anche il modello 69 (che per questi accordi non è stato sostituito dal modello RLI (e, sfiorando il tema di novità, si ricorda che il modello F24 Elide ha sostituito l’F23 per versare le imposte di registro in tutti i casi diversi da quello considerato in quanto per queste scritture l’imposta è stata soppressa). Precisazione importante è che, purtroppo, per ora questi atti non possono essere registrati telematicamente, anche per i possessori di più di nove unità immobiliari (che come ricordiamo hanno l’obbligo di registrare in forma telematica i nuovi contratti di locazione ed eseguire con lo stesso metodo gli adempimenti successivi).
Testo realizzato da Baskerville srl per www.casavuoisapere.it

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