Non voglio far causa alla cooperativa come invece vorrebbe l’amministratore…

Gentile avvocato Guizzetti buonasera, le sottopongo due questioni. La prima:  avendo acquistato una casa tramite cooperativa e avendo versato quasi l’intero ammontare prima del termine dei lavori ho dovuto accettare di acquistare il mio appartamento con un contratto del tutto liberatorio per la coop stessa. Ora ci sono dei difetti da sistemare che riguardano anche le parti comuni. Per esempio le infiltrazioni di acqua nei box e lungo le scale di accesso al condomio, sia esterne sia interne. L’amministratore spinge perché venga fatta un’azione legale e in un paio di verbali ha fatto accenno a questo per vedere se si riusciva a spingere la coop a intervenire, ma niente. Ora ha riproposto la valutazione di un’azione legale, alla quale non ho intenzione di aderire e chiedo come devo agire per essere esclusa. La seconda questione: alcuni condomini hanno costruito un sottobalcone. Uno di questi è l’inquilino che abita sotto di me. Io ho mandato una lettera al Comune chiedendo di verificare, ma in sede di riunione condominiale l’amministratore ha fissato che la parte laterale fosse tolta,  per evitare che il balcone si degradasse, essendo in legno. Ora la struttura non è stata modificata e l’amministratore ha fissato nella prossima riunione la possibilità di costruire la stessa struttura sulla facciata principale. Chiedo: che maggioranza ci deve essere perché questa delibera sia presa? Che possibilità ho di far valere i miei diritti anche sulla parte già costruita considerando che non ho più dato seguito alla mia lettera al Comune che risale a qualche mese fa, visto che l’amministratore aveva deliberato la rimozione di una parte della struttura?  Inoltre vorrei sapere,  se il balcone si deteriora chi e in quale misura si dovrà procedere alla manutenzione? L’inquilino sotto di me ha già detto che non è di sua competenza avendo lui costruito questa nuova struttura che diventa, secondo lui, il suo tetto. Ringrazio anticipatamente per il tempo e  la cortesia e saluto cordialmente.

Lucia

Gentile signora Lucia, riassumo sinteticamente le iniziative che potrà assumere in relazione alle due questioni da Lei esposte. Prima questione. Se l’assemblea condominiale deliberasse un’azione legale per l’eliminazione dei difetti Lei potrà manifestare il suo dissenso rispetto alla lite nelle forme previste dall’articolo 1132 codice civile, vale a dire: a) esprimendo anzitutto in assemblea voto contrario rispetto a questa delibera. b) comunicando poi all’Amministratore, entro trenta giorni dalla data della delibera e con raccomandata a.r. o con atto notificato dall’gfficiale giudiziario, la volontà di separare la sua responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza. Entrambi gli atti sono necessari per la validità del dissenso dalla lite.Qualora invece Lei non partecipasse, personalmente o per delega, all’assemblea, sarà sufficiente comunicare l’atto di dissenso, nelle forme indicate alla lettera b), all’amministratore entro 30 giorni dalla data in cui Le è stato comunicato il verbale dell’assemblea o dalla data in cui ha avuto comunque notizia della deliberazione. Ragioni di spazio non consentono di esporre in questa sede i diversi effetti dell’atto di dissenso nelle due distinte ipotesi in cui il condominio vinca o perda la causa deliberata dall’assemblea. Nel caso in cui l’amministratore iniziasse la causa senza la preventiva delibera di autorizzazione dell’assemblea, Lei potrà ricorrere all’assemblea ai sensi dell’articolo 1133 del Codice civile, chiedendo l’annullamento dell’iniziativa dell’amministratore. Seconda questione. Dalla Sua esposizione non è chiaro che tipo di manufatto sia stato realizzato da alcuni condomini: sembrerebbe una specie di veranda. In ogni caso se il regolamento di condominio nulla dispone in materia, ciascun condomino può eseguire sulle proprietà esclusive e sulle parti comuni destinate all’uso individuale opere, a condizione che non rechino danni alle parti comuni o non pregiudichino la stabilità, la sicurezza od il decoro architettonico dell’edificio (articolo 1122 del Codice civile) Se ricorrono queste condizioni, il condomino non necessita di alcuna autorizzazione assembleare; deve soltanto dare preventiva notizia dei lavori all’amministratore, che a sua volta riferirà all’assemblea per l’informativa e le valutazioni in merito. Come la norma stessa prevede, in caso di danni alle parti comuni od alle proprietà esclusive l’opera non è consentita: nel caso in cui sia comunque eseguita, il suo autore sarà tenuto al risarcimento dei danni a favore del condominio o dei singoli condomini secondo i principi generali del nostro ordinamento (articolo 2043 del Codice civile).

Avvocato Fabrizio Bruno Guizzetti

 

pubblicato il 27 Marzo 2014 da
in La parola all’avvocato
  • Carlo ha detto:

    Carissimo avvocato, mi può star bene l’articolo 1122, opere sulle proprietà private, ma il decoro e l’aumento dei mm. di pp. dove li mettiamo?

    • Avv. Fabrizio Bruno Guizzetti ha detto:

      Egregio signor Carlo, l’articolo 1122 del Codice civile, citato nella mia risposta alla signora Lucia, vieta espressamente di pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio. Non è compito del legale valutare se in concreto la lesione del decoro sia o meno avvenuta, anche perché non dispongo di fotografie che rappresentino lo stato dei luoghi. Per quanto concerne l’aumento dei millesimi ricordo che, ai sensi del nuovo articolo 69 disposizioni attuazione Codice civile, può essere applicato solo se vi è stata un variazione superiore al quinto per i millesimi di almeno una unità immobiliare: questa situazione non ricorre, di norma, nella chiusura di balconi.

  • CasaVuoiSapre - segui questo postSegui discussione
    Il consiglio dell’architetto
    Vorreste “ridisegnare” la casa? mandateci una mappa….
    … indicando come vorreste modificare gli ambienti
    Le vostre domande
    Qui potete dialogare con i migliori esperti: dall’avvocato al commercialista, dal notaio all’architetto….
    VITA CONDOMIIALE
    Barbecue sul terrazzo o in giardino, cosa fare per evitare di avere “guai” con i vicini…
    Tempo d’estate, tempo di serate all’aperto, sul terrazzo o in giardino, con un piatto di carne cucinata su un barbecue.
    Il rischio, tuttavia, è quello di accendere, insieme al fuoco, anche l’ira dei vicini ....
    cliccate qui per proseguire la lettura
    Oggetti d’arredo
    Cliccate qui per visualizzare gli oggetti d’arredo selezionati per voi da CasaVuoiSapere
    Animali in casa
    Cliccate nell’area “le vostre domande” per lasciare un quesito al dottor Ezio Caccianiga oppure inviate una e mail all’indirizzo di posta info@casavuoisapere.it Per contattare direttamente dottor Caccianiga, tel 335 230358 Leggi tutte le domande
    Un fiore di casa
    A cura di Emiliano Amadei, campione italiano fioristi. e mail: info@fioreriaamadei.it Tel. 035 530112 Leggi le domande e le risposte
    Casa Vacanze
    Saint-Maximin-la-Sainte-Baum La villa che tinge d’azzurro il verde della Provenza Leggi le proposte selezionate
    La casa ideale per chi…
    CASA VUOI VEDERE
    L’acquirente
    visita
    casa vostra
    on line
    LAVORI IN CASA
    L’artigiano
    ti fa vedere
    quanto è bravo
    nel suo mestiere
    Fabbri, falegnami e vetrai, imbianchini, idraulici, elettricisti, parquettisti e piastrellisti, installatori e manutentori d’impianti di riscaldamento o raffrescamento, impianti antifurto o domotici, antennisti, professionisti nel trattamento di cotto, parquet e marmo, nelle disinfestazioni, del giardinaggi… Cercate qui i migliori artigiani edili.
    IL VOSTRO PROGETTO
    Inviate info@casavuoisapere.it una mappa catastale (o una mappa sufficientemente chiara) di un appartamento che vorreste ristrutturate. Potreste avere un progetto gratis. A cura dell’architetto Roberto Canavesi
    Per la vostra pubblicità

    www.casavuoisapere.it
    è un progetto editoriale Baskerville srl comunicazione & Immagine
    via Garibaldi 26 Bergamo
    tel 035.216.551


    Consulenza tecnica
    Daniele Gusmini
     
     
     
     
     
     
    Attenti ai debiti di...
    Il costo di una casa...
    Le 10 regole per acq...
     
    Vendere casa ma abit...
    Condominio Casa clim...
    Case nuove e già ve...
     
    Il prezzo è giusto?...
     
     
     
    Val Brembana, le sec...
    Stranieri in riva al...
     
     
    Negozi, i borghi li ...
    Ufficio in centro ad...
    Il crollo dei capann...
     
    I Molini macinano af...
    Almenno, le villette...
     
     
    Ridisegnamo casa vos...
    Guatterini, la quali...
     
     
    Umidità e muffa, un...
    Scale in legno e rin...
     
     
    Risparmio energetico...
     
     
     
    Tasse, che stangata!...
     
     
     
    Carlos De Carvalho...
    Edilnova, 100 anni d...
     
     
     
     
     
     
    Se il vicino è un n...
     
     
     
    Catellani & Smith, l...
    Mauro Piccamiglio vi...
     
     
    Affitto troppo alto?...
    Affitto a riscatto: ...
     
     
    I MIGLIORI ARREDI
    ULTIMI COMMENTI
    Ci sono oggetti d'arredo di cui vorremmo sbarazzarci e che magari altri stanno proprio cercando…. Per mettere on line l'usato (ma anche il nuovo) che volete vendere o acquistare basta inviare una e mail a casaviuoisapere@casavuoisapere.it o a baskerville@baskervillesrl.it con un breve testo descrittico, un contatto e mail / telefonico e un'idea del la cifra che vorreste ottenere / pagare…..