Il vicino di casa fa rumore, la sua cucina puzza, vi ruba il parcheggio? Difendetevi così

La gente, si sa, litiga molto. Soprattutto in casa, ma non fra le mura domestiche, con la moglie, il marito, i figli: il terreno principale dello scontro è il condominio e il “nemico” numero uno il vicino di casa. Con cui scontrarsi, spessissimo tramite avvocati, per mille motivi: la presenza di cani e gatti che disturbano abbaiando e miagolando o,  peggio, lasciando poco graditi ricordini;  l’automobile posteggiata male; lo stereo e la televisione ad alto volume, l’odore dei piatti cucinati, soprattutto se di origine etnica, che esce dalle finestre, l’acqua che gocciola dai panni… Ma anche il ticchettio delle scarpe con i tacchi e addirittura gli  sciacquoni tirati a orari improbabili, come se uno non avesse il diritto di andare in bagno di notte… Le scrivanie dei giudici di pace  sono sommerse da montagne di pratiche di conflitti condominiali  di dispetti e ripicche che fanno venire in mente  Loris, il protagonista de “Il mostro” di Benigni accusato dai suoi vicini, fra l’altro, di appiccicare le gomme da masticare negli spioncini dei vicini, di confondere le lettere nelle buche delle poste, di appropriarsi delle lampadine condominiali…

Vi scappa un bisognino nel cuore della notte? Mettete il silenziatore allo sciacquone…

In una classifica delle principali  cause di litigio al primo posto figurano i rumori e gli odori provenienti dagli altri appartamenti; al secondo posto la collocazione in aree condominiali di oggetti e mezzi di un singolo condomino (l’auto parcheggiata in zone non autorizzate, la fioriera attaccata al muro…). Sul terzo gradino del podio i rumori molesti, gran parte dei quali identificabili come schiamazzi dei bambini. Lamentele che, nella maggior parte dei casi, provengono dai condomini meno giovani. L’hit parade delle lamentele continua con l’innaffiatura di piante sul balcone con l’acqua che investe gli spazi sottostanti appartenenti agli altri condomini; il bucato steso in evidenza e lo sgocciolamento della biancheria; le briciole lanciate mentre si sbatte la tovaglia; la presenza degli animali in ascensore o nel giardino condominiale. Liti a cui fanno seguito spesso le denunce  che in molti casi però  si risolvono dopo le prime udienze con un accordo fra le parti poco diponibili, soprattutto in tempo di crisi economica, a rischiar di dover pagare le spese legali.

Poi ci sono le liti fra uno o più inquilini e il condominio, le cause contro l’impresa che ha rifatto la facciata…

“Ma alle liti fra condomini, se ne aggiungono altre”,  spiega l’avvocato Giorgio Boldizzoni, legale con una vasta esperienza in materia, “le liti fra uno o più condomini e il condominio inteso come soggetto giuridico, e le liti fra il condominio e terzi. A quest’ultimo capitolo possono appartenere numerosi casi: per esempio l’impresa che ha effettuato un intervento di straordinaria manutenzione, come il rifacimento delle facciate dell’edificio condominiale o del tetto, e non ha eseguito i lavori a regola d’arte, oppure ha chiesto costi non previsti e non giustificati o, ancora, che ha interrotto i lavori senza un giustificato motivo. Oppure un presunto diritto di passo vantato dal confinante, o una richiesta di risarcimento per il danno causato al cancello carrale urtato da un veicolo di proprietà di terzi…

Amministratori condominiali, fate molta attenzione a chi assegnate i lavori

In questi casi è di fondamentale importanza che l’amministratore, in qualità di mandatario dei condomini, abbia svolto i suoi compiti con la necessaria diligenza, soprattutto nella scelta dell’impresa a cui affidare l’appalto e del direttore dei lavori. Nei casi invece di impugnazione da parte di uno o più condomini di una delibera condominiale approvata dall’assemblea occorre distinguere fra  quelle infondate o fatte per motivi esclusivamente formali e non di merito (casi per i quali la Cassazione ha stabilito alcuni principi, sicuramente condivisibili per scoraggiare l’eccesso di formalismo) a quelle invece fondate perché adottate senza le dovute maggioranze o in violazione della legge o del regolamento condominiale. Anche in questi casi è di fondamentale importanza che l’amministratore sia in grado, per competenza e personalità, di gestire l’assemblea chiarendo quando una delibera è giusta e quando, anche se presa a maggioranza, è illegittima e quindi impugnabile o quando è viziata da conflitto di interessi. Ovviamente l’assemblea è sovrana ma non c’è dubbio che l’amministratore debba manifestare chiaramente il proprio motivato dissenso nei confronti di decisioni, anche se assunte a maggioranza, che violino i diritti anche di un solo condomino”

Perché tante liti? Perché chi  abita in un palazzo di 10 piani pensa di stare in una villa singola…

Ma perché così tanti coinquilini litigano così spesso? “Spesso a monte di tutto c’è una sola ragione”, conclude Giorgio Boldizzoni, “la convinzione di essere proprietari non di un appartamento, ma di una villa singola situata in aperta campagna, comportandosi di conseguenza. E sì che per risolvere moltissimi problemi basterebbe far convivere i propri  diritti di condomino di godere liberamente della propria unità immobiliare e delle parti comuni con il pari diritto degli altri inquilini di fare altrettanto, nel rispetto delle regole della buona educazione, della civile convivenza e delle norme di legge.  Facendo sempre riferimento al regolamento condominiale,  che è la legge interna del condominio e al cui rispetto tutti devono attenersi”.

Testo realizzato da Baskerville srl per casavuoisapere.it

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  • Alessandra ha detto:

    Dalle cucine del ristorante al pianterrreno dello stabile in cui abito escono odori inenarrabili, capaci di provocare addirittura attacchi di nausea. A chi devo rivolgermi per denunciare quella puzza insopportabile? Grazie.

  • Alessandra ha detto:

    Dalle cucine del ristorante al pianterrreno dello stabile in cui abito escono odori inenarrabili, capaci di provocare addirittura attacchi di nausea. A chi devo rivolgermi per denunciare quella puzza insopportabile? Grazie.

  • Avvocato Giorgio Boldizzoni ha detto:

    Per rispondere alla domanda di Alessandra è necessario fare riferimento all’articolo 844 del Codice civile che recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità (259 c.p.), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (833; 674 c.p.). Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (912). Può tener conto della priorità di un determinato uso (890).” Nel caso della signora Alessandra il consiglio è quello di rivolgersi preliminarmente all’Asl competente per territorio segnalando il fatto e chiedendo un intervento per verificare se il ristorante sotto casa sua sia dotato di tutti quegli accorgimenti e impianti che le norme di legge prevedono per lo svolgimento dell’attività in questione. Qualora i tecnici dell’Asl non riscontrassero violazioni o inadempimenti in ordine alla normativa in materia e ciò nonostante le immissioni persistessero con intensità insopportabile, potrebbe chiedere a un tecnico competente di individuare le cause del fenomeno e precisare con una dettagliata relazione gli accorgimenti necessari per eliminarlo o almeno ricondurlo nella normale tollerabilità, rendendo poi noto il contenuto della relazione al proprietario o gestore dell’attività affinché possa provvedere in proposito. Qualora nulla fosse fatto, sarò necessario di rivolgersi a un legale che possa tutelare i suoi diritti con le azioni più opportune. Cordiali saluti.

  • Alessandro ha detto:

    Buonasera, sono titolare di una gelateria al pianterreno di un condominio. Per motivi igienico-sanitari (così come previsto da normative ASL) non posso tenere i rifiuti all’interno del locale, e ho quindi provveduto ad acquistare presso il Comune i bidoni appositi da posizionare all’esterno, ossia nel parcheggio interno del condominio non avendo altro luogo in cui metterli. Questa situazione ha generato alcune lamentele poiché secondo alcuni condomini contraria al decoro e al regolamento condominiale, in quanto occupante uno spazio comune. Il mio problema a questo punto è: dove stocco i rifiuti se i condomini non vogliono farmeli tenere all’esterno (nemmeno nel parcheggio antistante al negozio) ma l’ASL mi impone di non tenerli all’interno? Le norme ASL prevalgono su quelle condominiali? Grazie, cordiali saluti.

  • Roberto ha detto:

    Buongiorno abito al primo piano di un condominio e accendo ogni tanto gli incensi: l’inquilina del piano di sopra al mio lamenta che l’odore provoca la lacrimazione al figlo. Ma come e possibile?

  • Lorenzo ha detto:

    Mi sono da poco trasferito in un nuovo appartamento e ho scoperto d’avere, al piano di sotto, un inquilino particolarmente “sensibile” ai rumori, al punto che basta che mio figlio, di tre anni e mezzo, corra per le stanze giocando con un amichetto per ritrovarmi il sensibilissimo vicino attaccato al campanello di casa pronto a manifestarmi le sue lamentele. Volendo evitare qualsiasi motivo di contrasto (pur nella consapevolezza che due bambini del peso di pochi chili non possano certo fare chissà quale rumore e che la sensibilità ai rumori del vicino, un anziano professionista in pensione, somigli molto a una maniacale insofferenza degna del peggior attaccabrighe rompiscatole) come posso agire per isolare al massimo il pavimento e impedire che i rumori possano giungere al piano di sotto? Mi hanno addirittura proposto di inserire delle lastre di piombo sotto le piastrelle…. Funziona davvero?

  • Antonella ha detto:

    Le lastre di piombo funzionano, eccome, ma rappresentano un investimento non indifferente (bisogna sollevare il pavimento esistente!) da fare solo nel caso la casa sia di proprietà e si conti di viverci molto a lungo, per ammortizzare la spesa. Se invece si è in affitto, beh, meglio cambiare casa e trovarne una che non abbia come vicino un autentico scassa cogl…. come quello descritto dal povero Lorenzo…

  • Salvatore Losacco ha detto:

    Salve, possediamo un appartamento al piano terra all’interno di una casa ripartita in 4 unità abitative. Il nostro appartamento si affaccia sul giardino appartenente al condominio e possediamo due finestre che si aprono su tale giardino. Sotto le nostre finestre c’è un passaggio largo 110 cm che corre lungo tutto il perimetro della casa e che divide le mura dal giardino. Sotto ciascuna delle nostre due finestre abbiamo messo due fioriere a muro, proprio al di sotto del davanzale, che sporgono di soli 20 cm. Al di sotto di queste fioriere corre invece un tubo del gas, installato prima del nostro acquisto che già di suo sporge di 15 cm. Gli altri due condomini (che al momento non abitano neanche nello stesso stabile) sostengono che le nostre fioriere sono di intralcio al passaggio, riferendosi all’ingombro di appena 5 cm oltre il tubo preesistente. Siamo costretti a toglierle nonostante l’abbellimento che arrecano allo stabile? Le abbiamo scelte discrete e contenute proprio per evitare ogni tipo di intralcio….. Grazie.

  • Nicola ha detto:

    Abito in condominio e l’inquilino del piano di sopra non taglia mai le piante delle sue fioriere che crescono fino a invadere il mio piano. Così ogni volta che apro e chiudo le persiane mi entrano le foglie in casa e devo pulire il pavimento. C’è una legge che impone la potatura? Grazie

  • Alfredo ha detto:

    Abito al terzo piano di uno stabile di quattro piani.Mi capita che per disgrazia un panno o altro mi caschi giù, dove si trova la proprietaria dell’appartamento al pian terreno con giardino: la signora ha la pretesa di non rendere niente anche se mentendo dice che lo ha messo alla ringhiera delle scale. Ora e sempre se disgraziatamente colpisco qualcuno o creo danno sono responsabile ma lei si può permettere di non rendere gli oggetti?

  • Riccardo ha detto:

    Buongiorno sono Riccardo di Genova, qui segue il mio problema: ho un’abitazione indipendente, una casetta diciamo in campagna nel comune di Campomorone a un paio di chilometri dalla città e purtroppo nel terreno confinante con il mio, che dista a sei metri da casa mia, il proprietario ha pensato bene di mettere tre asini e costruire una baracca come ricovero. Ora a me della baracca non interessa e non è neanche il rumore dei asini che disturba, ma il problema assai grave e preoccupante per me è la mia famiglia sono tutte le feci sul campo lasciate lì e ogni giorno sempre più con il susseguirsi di mosche,insetti e parassiti che abbiamo oramai in casa da quando ci sono questi animali. Non so a chi rivolgermi, ma con il bambino con problemi asma e cmq a parte tutto la situazione è invivibile. Chiedo aiuto con la speranza di avere un’indicazione per sapere dove rivolgersi. Grazie mille per l’attenzione.

  • Anna ha detto:

    Il mio vicino mette i suoi bidoni dell’immondizia davanti alla mia abitazione in area cortilizia di mia proprietà e non li vuole togliere che faccio?

  • Jolanda Ruggiero ha detto:

    È circa un anno che lamento con amministratore e condomini del degrado e l’incuria che ho sotto le mie finestre. Presenza di topi e barboni e ritrovo di ragazzi che si ubriacono. Questo sito è una piccola strada privata di proprietà del nostro condomino ed essendo al primo piano sono quella che più si espone a questo disagio. Ho dato l’utimatum all’aministratore per un’assemblea condominiale straordinaria il 15 maggio, senza contare le varie email che gli ho mandato nei mesi scorsi. Quanto tempo ho per fare un esposto ai condomini e all’amministratore? Grazie di cuore

  • Marisa Colasanti ha detto:

    Vorrei sapere per quale motivo si avvisa il proprietario e non direttamente l’inquilino. Anonimi inquilini hanno protestato per non ben specificati rumori notturni. Ho chiesto di precisare punto per punto di quali rumori ci si lamenta e di citare nome e cognome di chi si lamenta. Si tratta l’inquilino come persona sotto tutela. A me sembra una di quelle segnalazioni che si facevano contro gli ebrei negli anni Trenta.

  • Maria Grazia ha detto:

    Salve, vivo in un condominio di 6 appartamenti, giù all’ingresso principale abbiamo messo una colonna con su una madonnina, ieri ho messo vicino alla madonnina un vaso con dei fiori tipo gigli molto profumati, a 3 condomini da fastidio lodore di questi fiori quando entra in condominio, cosa devo fare? È giusto togliere quei fiori o possono stare dato che, credo, non superino il limite della tollerabilità. Grazie

    • Avvocato Giangiacomo Alborghetti, Apiconf Lombardia Est ha detto:

      L’utilizzo delle parti comuni di un condominio deve essere regolamentato in base alla volontà condominiale che si forma nell’ambito dell’Assemblea.
      Nel suo caso, la decisione di mantenere o meno i fiori nelle parti comuni può essere risolto, molto semplicemente, valutando se la maggioranza dei condomini vuole o meno che i fiori vengano tenuti.
      Questa modalità di decisione deve essere utilizzata anche per le alte scelte che riguardano le modalità di utilizzo delle parti comuni.
      Cordiali saluti.

  • Manu ha detto:

    Sono propietario di 4 appartamenti e vorrei sapere se posso parcheggiare 4 auto in un cortile con 11 famiglie, se ho la priorità nel parcheggiare 4 auto e invece gli altri che hanno solo un appartamento ne parcheggiano 1 sola. Posso far valere questo diritto?

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